Minimi retribuzione INAIL 2020

Minimi retribuzione INAIL 2020

Premi Inail 2020: pubblicati i nuovi minimi di retribuzione

L’Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2020 (Circolare n. 18 del 6 maggio 2020).
Il documento è diviso in due sezioni, rispettivamente dedicate ai premi ordinari e a quelli speciali unitari.A tal proposito, si ricorda che i fattori che concorrono alla determinazione dei premi ordinari sono:

  • il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
  • l’ammontare delle retribuzioni.

Con riferimento alla retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo, si ribadisce che la stessa si distingue in:

  • retribuzione effettiva;
  • retribuzione convenzionale;
  • retribuzione di ragguaglio.

Retribuzione effettiva – La retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

  • delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale;
  • dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera.

Nel caso in cui la retribuzione effettiva risulti inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

Tenuto conto che per l’anno 2019 la variazione percentuale calcolata dall’Istat è stata pari allo 0,5%, ne consegue che per il 2020, il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti è uguale a 48,98 euro (1.273,48 nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili).

Retribuzione convenzionale – L’imponibile convenzionale è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge. Per l’anno 2020, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 27,21 euro.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive (48,98 euro).

Retribuzione di ragguaglio – Per quanto riguarda la retribuzione di ragguaglio, l’INAIL ricorda che quest’ultima si assume solo in via residuale, vale a dire laddove manchino la retribuzione convenzionale e quella effettiva. Con riferimento all’imponibile (mensile o giornaliero) da applicare dal 1° luglio 2019, la Circolare precisa che:

  • la retribuzione giornaliera di ragguaglio è pari a 55,18 euro;
  • la retribuzione mensile di ragguaglio è pari a 1.379,53 euro.

Lavoratori parasubordinati e sportivi professionisti dipendenti – Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. Con decorrenza 1° luglio 2019, il minimo ed il massimo mensile sono fissati rispettivamente in 1.379,53 e 2.561,98 euro.

Con rifermento agli sportivi professionisti dipendenti, dal 1° luglio 2019, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono rispettivamente a 16.554,30 e 30.743,70 euro.

Premi speciali unitari – Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Detti premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.

Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.

Tra questi, si segnala che per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima per l’anno 2020 è fissata in misura pari ad euro 14.694,00 (euro 48,98 giornalieri x 300).

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