Manutenzione e riparazione autoveicoli Obbligo pagamento tracciabile?

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI OBBLIGO PAGAMENTO TRACCIABILE?

Domanda – La Legge di Bilancio 2018 ha subordinato la deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante nonché la detraibilità dell’Iva all’adozione di strumenti di pagamento tracciabili; leggendo la normativa di cui al decreto Iva, però, mi sorge il dubbio se tale tracciabilità dei pagamenti sia necessaria anche per i costi legati alla manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

Anche per i costi appena citati è necessario regolare il pagamento con carte di credito, debito, prepagate, ecc.?

Risposta – La Legge di Bilancio 2018, ha subordinato, a partire dal 1° luglio, la detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi dei carburanti per autotrazione, all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (gli assegni, bancari e postali, circolari, carte di credito, di debito, prepagate, ecc. – vedi Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018). Il D.L. 79/2018 ha sì prorogato la data del 1° luglio al 1° gennaio 2019 ma solo in riferimento all’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione effettuate sempre e solo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA.

In pratica, è rimasto in essere, già a partire dal 1° luglio, l’obbligo di adozione di strumenti di pagamento tracciabili come sopra individuato.

Il legislatore è intervenuto in particolare sull’art. 164 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86) “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni” e sull’art. 19-bis-1 del D.P.R. 633/72 comma 1 lett. d) “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”.

Detto ciò, venendo al suo caso specifico, per effetto dell’intervento della Legge di Bilancio, l’art. 19-bis, comma 1, lett. d) del D.P.R. 633/1972 prevede ora che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Considerando quello che è il tenore letterario della norma, l’obbligo di adozione di pagamenti tracciabili ai fini della detrazione dell’Iva dei costi sostenuti nonché di conseguenza della deducibilità dei costi sembra riguardare anche le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (pedaggio), dei beni individuati quali veicoli stradali a motore; ai sensi della lettera c) del già richiamato art. 19-bis-1 del Decreto Iva, per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

In base a quanto detto finora, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, è consigliabile procedere a regolare con mezzi di pagamento tracciabili, indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 4 aprile 2018, anche i costi sostenuti per la manutenzione e riparazione degli autoveicoli impiegati nell’esercizio di impresa, arti e professioni anche se il provvedimento citato è afferente la sola detrazione dell’Iva (e la deducibilità del costo) relativa alle spese per l’acquisto di carburanti per autotrazione.

Obbligo della tracciabilità delle retribuzioni

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