Manovra 2019 prorogato ecobonus per il 2019

Manovra 2019 prorogato ecobonus per il 2019

Conferma delle disposizioni introdotte lo scorso anno

IL D.D.L. di bilancio approvato dal C.D.M. lo scorso 15 ottobre conferma la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico sulle singole unità abitative, c.d ecobonus, anche per il 2019, replicando le previsioni agevolative riviste lo scorso anno per effetto della Legge 205/2017.
Dovrebbe essere inoltre confermata la proroga al 2021, già disposta in precedenza per gli interventi sulle parti comuni condominiali.
Previsioni contenute in parte nel documento programmatico 2019 nel quale viene messa in risalto la “Proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione per gli interventi di efficienza energetica (da suddividere in 10 quote annuali) ma in misura inferiore per alcune fattispecie (50 per cento invece che 65 per cento, per sostituzione di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa), anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari”).Interventi di risparmio energetico – Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione base pari al 65% deve essere collegata ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e riguardano in generale:

  • la riduzione del fabbisogno energetico;
  • il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti ecc.);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera: delle schermature solari indicate nell’allegato M del Decreto Legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro nonché di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, sono agevolabili altresì le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Conferma delle precedenti novità – Con l’intervento della Legge di Bilancio 2018 era stata ridotta dal 65% al 50% la detrazione per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018 per l’acquisto e posa in opera:

  • di finestre comprensive di infissi;
  • di schermature solari;
  • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (vedi regolamento delegato (UE) n. 811/2013); sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
  • di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII ( come da comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02), o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Le detrazioni qui in commento sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La prossima manovra finanziaria, stante quelle che sono le previsioni contenute nel DDL di bilancio, dovrebbe confermare tale assetto agevolativo nonché il c.d. super bonus condomini, ossia la detrazione 80/85% per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (vedi ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

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