Mancata indicazione di redditi nel 730 Doppia sanzione da regolarizzare

Mancata indicazione di redditi nel 730 Doppia sanzione da regolarizzare

Domanda – Un contribuente ha presentato il 730 precompilato 2018 ricorrendo all’apposita piattaforma web; successivamente si è accorto della mancata indicazione di un reddito; chiede ora di sapere qual è la sanzione da versare al fine di regolarizzare la propria posizione laddove la dichiarazione integrativa sia presentata subito dopo la scadenza del 31 ottobre.

Risposta – Dopo la data del 31 ottobre, termine ordinario di presentazione del modello redditi 2018, ai fini della regolarizzazione della posizione descritta nel quesito è necessario procedere alla presentazione di un modello redditi integrativo; ad ogni modo non è mai possibile ricorrere invece al modello 730 integrativo, comunque da presentare entro il 25 ottobre, laddove l’integrazione comporti, un maggior debito o un minor credito.
Detto ciò dal punto di vista sanzionatorio è da prendere in considerazione un duplice aspetto.
Nel caso specifico è stata omessa l’indicazione di un reddito da cui è scaturito dunque un pagamento di un’imposta Irpef inferiore a quella dovuta e legata alla reale entità dei redditi effettivamente percepiti.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Circolare 42/E, 2016 l’omessa indicazione di un reddito rientra tra gli errori dichiarativi “non rilevabili in sede di controllo automatico o formale (vedi art.36-bis e 36 ter D.P.R. 600/73) tra i quali possono essere compresi altresì l’errata determinazione dei redditi e l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile. Sono invece rilevabili errori riscontrabili in sede di controllo automatizzato o formale, gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali); ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta.

Si ponga attenzione al fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione ordinaria per correggere l’omessa indicazione di un reddito, pur non configurando un’infedeltà dichiarativa, comporta l’applicazione della sanzione in misura ridotta disposta all’art.8 del D.Lgs 471/97 riguardante le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000“.

Il contribuente, nel caso specifico del quesito, sarà tenuto a versare, ricorrendo comunque al ravvedimento operoso, una sanzione di 27,78 € (1/9 di 250) nonché a regolarizzare anche l’omesso versamento della maggiore imposta versando la sanzione comunque ravvedibile del 30% (vedi sanzione art.13 D.Lgs 471/1997 e ravvedimento art. 13 D.Lgs 472/1997).

Quindi il duplice aspetto sanzionatorio è legato sia a violazioni per la mancata indicazione di un reddito sia al carente versamento dell’imposta.
E’ da precisare invece che regolarizzando la posizione entro il 31 ottobre, termine ordinario di presentazione del modello Redditi, e dunque presentando una “correttiva nei termini” sarebbe da effettuare solo il versamento della maggiore imposta ravvedendo la sanzione del 30% (eventualmente ridotta alla metà entro 90 gg dal 2 luglio, ossia entro il 29 settembre 2018).

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