LUL telematico prorogato al 1° gennaio 2018

LUL TELEMATICO PROROGATO AL 1° GENNAIO 2018 Un anno in più per la tenuta del LUL in maniera telematica

Il “Decreto Legge Milleproroghe”, che ieri ha incassato il via libera definitivo dell’aula della Camera (249 voti a favore, 147 contrari, tre astenuti), prevede il differimento – esattamente di un anno (dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018) – della tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Molti professionisti si erano allarmati già da tempo dell’assenza di istruzioni su questo importante adempimento che l’art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015 obbligava appunto dal 1° gennaio 2017. Infatti, le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro, erano affidate all’adozione di un apposito Decreto del MLPS, che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione (ossia entro il 24 marzo 2016). Tuttavia, sia quest’ultimo termine che quello del 1° gennaio 2017 è spirato senza che il Ministero del Lavoro abbia fornito agli operatori del settore le necessarie modalità tecniche e organizzative con cui operare.

A distanza di mesi, dunque, arriva l’attesissima proroga di tale adempimento al 1° gennaio 2018.

LUL – Ricordiamo che il Libro Unico del Lavoro, entrato in vigore a gennaio del 2009 e disciplinato dagli art. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008 (convertito con Legge il 6 agosto 2008, n. 133), è un documento riepilogativo obbligatorio, sostitutivo dei vecchi libri paga e matricola, utilizzato per certificare:

  • la gestione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore;
  • la situazione occupazionale dell’azienda, verso gli organi di vigilanza;
  • la regolarità e la correttezza con cui il datore di lavoro amministra i vari rapporti contrattuali, in materia di orario massimo di lavoro, di riposi, di ferie e di assenze, oltre agli adempimenti previdenziali e assistenziali ed agli obblighi in qualità di sostituto d’imposta.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla redazione del LUL tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli dello spettacolo, agricoli, dell’autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei titolari di rapporti di lavoro domestici, i quali devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Soggetti esclusi – Al contrario, non sono soggetti ad alcun obbligo in tema, le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti subordinati al proprio interno), l’impresa familiare per l’opera del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Infine, sono esenti dalla tenuta del LUL anche le P.A., che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.

Cosa scrivere nel LUL? Nel LUL vanno riportati i dati relativi ai lavoratori con le seguenti tipologie contrattuali: lavoro subordinato, lavoro con co.co.co., lavoro con co.co.pro. e associazione in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto di capitale e di lavoro).
Pertanto, non sono da annotare i seguenti soggetti:

  • i collaboratori coadiuvanti delle imprese familiari, sia artigiane che commerciali;
  • i soci lavoratori di ogni tipo di società, per il lavoro svolto in qualità di soci;
  • gli stagisti e i tirocinanti.

 

Aspetto sanzionatorio – La mancata compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione da 100 a 600 euro mentre, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la penalità va da 150 a 1500 euro. Pertanto, se risulta che il LUL non è stato compilato nei termini previsti per più mensilità, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i mesi di mancata compilazione. Se il datore di lavoro impiega, per esempio, un numero di dipendenti non superiore a dieci, si applicherà la sanzione da 100 a 600 euro per ogni mese.

Qualora l’inadempienza abbia ricadute in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in sede di emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, potrà applicarsi l’art. 8 della L. 689/81 che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

 

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