Lotteria nazionale scontrini fiscali si parte dal 2020

Lotteria nazionale scontrini fiscali si parte dal 2020

In questi giorni il Governo ha varato il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2019 (il decreto passa ora attraverso l’iter parlamentare per la sua conversione in Legge, durante il quale potrebbe subire eventuali modifiche) e tra le misure contenute vi rientra anche la proroga della lotteria nazionale legata agli scontrini fiscali introdotta con la Legge n. 232/2016 (commi da 540 a 544). I nastri di partenza sono rinviati al 1° gennaio 2020 con l’intento di allineare il tutto con l’avvio generalizzato dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (altra misura questa contenuta nel collegato fiscale in esame) previsto per detta data.

Cosa era previsto – Come appena anticipato, la lotteria legata agli scontrini fiscali, è stata prevista per la prima volta con la Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016). In particolare era stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2018, la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Nell’intento di favorire l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento, era poi stabilito che (in via sperimentale) i nastri di partenza andavano tagliati già al 1° marzo 2017 ma solo limitatamente agli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronico (comma 543 Legge n. 232/2016). Successivamente con Il Decreto Milleproroghe 2017 (D.L. n. 244/2016), il citato termine fu prorogato al 1° Novembre 2017. Tuttavia, tale inizio non c’è mai stato poiché non è stato mai emanato il regolamento da parte del MEF (di concerto con il MISE) con cui dovevano essere definite le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria stessa.

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Cosa si prevede ora – Il collegato fiscale legato alla legge di bilancio del nuovo anno, in primo luogo sposta al 1° gennaio 2020 la partenza della lotteria e ciò, come si legge dalla relazione illustrativa, “al fine di consentire ai produttori dei registratori di cassa telematici di adeguare il software degli stessi per consentire la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate non solo del dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati puntuali della singola operazione (data, importo e modalità di pagamento, compreso il codice fiscale del cliente: solo attraverso l’acquisizione di tali informazioni, infatti, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria concretizzare i processi automatici di estrazione a sorte. La data di partenza è coerente con l’avvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione dei corrispettivi, ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o per scelta all’invio dei dati, rispetto a quelli che legittimamente non hanno ancora attuato gli opportuni investimenti”.

Il collegato abroga poi, in via definitiva, il comma 543 della Legge n. 232/2016, ossia l’avvio sperimentale della lotteria al 1° novembre 2017 e sostituisce il comma 544 il quale ora prevede che (rispetto alla versione previgente) il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria in esame. La ratio di quest’ultima disposizione è facilmente rinvenibile nella necessità di portare a conoscenza dei contribuente la possibilità di partecipare alla lotteria con l’intento di incentivare i cittadini a richiedere l’emissione dello scontrino fiscale e, quindi, di incentivare la lotta all’evasione fiscale.

Il nuovo comma 544 stabilisce inoltre che sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, (e, quindi, NON più del MEF) a disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

Ciò che non cambia – Il decreto (almeno per ora) non tocca le altre disposizioni già previste dalla Legge di Stabilità 2017, ossia che per partecipare all’estrazione sarà necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. La partecipazione sarà consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre dovrebbe restare fermo, al fine di incentivare ancora di più l’utilizzo negli acquisti, di mezzi elettronici di pagamento, anche la disposizione secondo cui qualora l’approvvigionamento sia effettuato mediante utilizzo di carta di credito o carta di debito, la probabilità di vincita dei premi in palio è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante contante.

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