Lavoro somministrato dopo il Decreto Dignità

Lavoro somministrato dopo il Decreto Dignità

La somministrazione di lavoro può essere legittimamente esercitata soltanto dalle Agenzie per il lavoro appositamente iscritte all’albo delle Agenzie per il lavoro oppure, senza alcuna necessità di iscrizione, da uno dei seguenti soggetti:

  • le università pubbliche e private;
  • le fondazioni universitarie;
  • enti locali come i Comuni e le Provincie;
  • gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici o paritari;
  • le Associazioni dei datori di lavoro e del lavoratore, comparativamente più rappresentative, firmatarie di C.C.N.L.;
  • gli Enti Bilaterali;
  • l’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.

I contratti di somministrazione sono applicabili a qualsiasi settore produttivo sia a termine che a tempo indeterminato.

Divieto di somministrazione – La somministrazione è inoltre vietata nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  • presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  • da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Regole di svolgimento del rapporto di lavoro – Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, questo è riservato al somministratore, ma l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.

L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni.

Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.

Ai nuovi contratti stipulati a partire dall’1 novembre 2018 si applica il nuovo limite di durata massima complessiva pari a 24 mesi. Per i contratti superiori a 12 mesi o in caso di rinnovo vanno specificate le causali individuate dal legislatore:

  1. ragioni sostitutive o estranee all’azienda;
  2. esigenze aziendali temporanee e oggettive;
  3. incrementi di attività aziendale temporanei significativi e non programmabili;

La disciplina del Decreto Dignità prevede, inoltre, l’aumento del contributo addizionale in misura pari allo 0,5% su ogni contratto stipulato.

Limiti quantitativi e forma del contratto – In caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi, deve essere inserito nel contratto, per iscritto:

  • la causale addotta dall’azienda per l’utilizzo del lavoro in somministrazione;
  • la data di inizio e la durata prevedibile della missione.

Viene inoltre introdotto un nuovo limite quantitativo con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato: il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

N.B. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto.

La legge rimanda comunque alle eventuali previsioni in deroga che possono essere disposte dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.

Rimane esclusa dai limiti la somministrazione di lavoro relativa ai:

  • lavoratori in mobilità;
  • soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 ottobre 2017.

Somministrazione fraudolenta – Il comma 1-bis della L. 96/2018 prevede che, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Contratti a tempo determinato in corso cosa cambia con il Decreto Dignità

NASpI limiti di cumulabilità con il reddito agricolo

(Visited 105 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *