La responsabilità nel Modello 730 congiunto

LA RESPONSABILITÀ NEL MODELLO 730 CONGIUNTO

Domanda – Si chiede di sapere, nel caso di presentazione del Modello 730 “congiunto”, se tra i coniugi c’è responsabilità solidale o meno. In altre parole, per le violazioni dichiarative del marito ne risponderà in solido anche la moglie e/o viceversa?

Risposta – In primo luogo è opportuno ricordare chi può presentare la propria dichiarazione reddituale per il tramite del Modello 730. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); persone impegnate in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018; lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Non possono, invece, utilizzare il Modello 730, ma devono presentare la propria dichiarazione per il tramite del Modello Redditi, i soggetti che nell’anno oggetto della dichiarazione hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge n. 66/2014; redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del TUIR (soci delle cooperative artigiane); redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 del Modello 730; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Inoltre devono utilizzare il Modello Redditi i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni: nell’anno oggetto della dichiarazione e/o in quello della presentazione non sono residenti in Italia; devono presentare anche una tra dichiarazione IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta); utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4 del Modello 730; devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Con riferimento al Modello 730, se entrambi i coniugi possiedono solo redditi dichiarabili con tale modello dichiarativo e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, essi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Presentare un Modello 730 congiunto, significa presentare un unico prospetto di liquidazione in cui le imposte (a credito o a debito) si vanno a cumulare e/o a compensare con quelle dell’altro, con la conseguenza che c’è un unico conguaglio finale in capo al dichiarante.

Con riferimento al suo quesito, non c’è tuttavia alcun orientamento di prassi che ha chiarito la questione ma c’è un costante orientamento giurisprudenziale che pende verso la responsabilità solidale. Si menziona, ad esempio, l’Ordinanza della Cassazione n. 3181/2018.

Nell’emettere tale ordinanza i giudici della Suprema Corte hanno legittimato la loro decisione sul presupposto che la presentazione di un Modello 730 congiunto è una “facoltà” e non un obbligo per i coniugi, con la naturale conseguenza che, una volta esercitata, comporta tutti i vantaggi e svantaggi del caso, tra cui la responsabilità solidale tra di essi e per effetto della quale, la notifica dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento ad uno solo dei due, non produce la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento anche nei confronti dell’altro coniuge. Sulla stessa scia c’erano stati anche precedenti orientamenti (esempio Cassazione sentenza. n. 9209/2011; Cassazione sentenza n. 1463 del 27 gennaio 2016).

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