Indennizzo cessazione attività commerciale

Ai sensi del DLgs. 207/96, gli iscritti presso la Gestione commercianti dell’INPS che esercitano determinate attività hanno diritto, in presenza di specifici requisiti, a una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, denominata indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

In particolare, il sussidio in questione spetta agli iscritti alla Gestione commercianti dell’INPS che esercitano attività commerciale al minuto in sede fissa, attività commerciale su aree pubbliche ed attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori. Va altresì detto che tra i beneficiari rientrano anche gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ai fini del diritto al sussidio è necessario aver cessato l’attività, ossia aver richiesto la cancellazione dell’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio e aver restituito l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al Comune di residenza. Per gli agenti ed i rappresentanti di commercio è invece necessaria la cancellazione dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.

Inoltre, il beneficiario, al momento di presentazione della domanda, deve risultare iscritto da almeno 5 anni presso la Gestione commercianti dell’INPS e avere compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna.
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sino al raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 comma 6 del DL 201/2011), pari a 67 anni sino al 31 dicembre 2022.
L’ammontare del sussidio è invece pari al trattamento minimo di pensione vigente presso la Gestione commercianti dell’INPS (per il 2019, 513,01 euro mensili) e la prestazione economica è interamente imponibile ai fini IRPEF.

Durante il periodo d’indennizzo sono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione, ma la contribuzione non è utile alla misura della pensione.
Nell’ipotesi in cui il diritto a un trattamento anticipato sia perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario può accedere alla prestazione pensionistica e continuare ad usufruire del sussidio fino al mese di compimento dell’età pensionabile, in quanto la prestazione è finalizzata all’accompagnamento dell’interessato sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (cfr. messaggio INPS n. 7384/2014).

Il periodo di godimento dell’indennizzo, successivo alla liquidazione della pensione di anzianità o anticipata, non può però dare luogo all’accredito di ulteriore contribuzione nella Gestione commercianti.
Operativamente, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale può essere richiesto tramite i servizi web disponibili nel portale dell’INPS.

Il servizio è denominato “Domanda di indennità commercianti” – modulo AP95 – ed è accessibile con PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, identità digitale SPID o Carta nazionale dei Servizi, tramite contact center INPS oppure tramite patronati o intermediari dell’Istituto (circolare INPS n. 77/2019).
L’istruttoria delle domande viene effettuata dalle sedi INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Misura strutturale a partire dal 1° gennaio 2019

In base alle disposizioni indicate all’art. 1 commi 283 e 284 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’indennizzo ha carattere strutturale a partire dal 1° gennaio 2019. In merito a tale disposizione è poi intervenuto l’art. 11-ter del DL 101/2019 convertito (c.d. decreto crisi aziendali), ampliando la platea dei beneficiari del sussidio, estendendolo a coloro che hanno cessato l’attività nel 2017 e nel 2018.

Infine, va detto che il trattamento è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente, comprese le attività occasionali; se l’interessato inizia una nuova attività, decade dalla prestazione e non può più ripristinarne l’erogazione, né presentare una nuova domanda per la stessa attività cessata.
L’indennizzo è invece compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

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