Indennità professionisti aprile – È stato pubblicato ieri sul sito del Ministero del lavoro il DM 29 maggio 2020, che definisce i criteri per l’erogazione dell’indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse. Alla luce del testo definitivo, è possibile fare alcune considerazioni sul meccanismo applicativo dell’agevolazione in confronto con l’indennità erogata a marzo.

Innanzitutto, è bene ribadire che i professionisti già beneficiari dell’indennità di marzo nulla dovranno fare perché il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa. Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal DM 28 marzo 2020, che relativamente ai limiti reddituali fa riferimento al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell’attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019. Per i medesimi professionisti, inoltre, l’art. 34 del DL 23/2020 (“liquidità”) subordinava la spettanza dell’indennità all’iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato abrogato dall’art. 78 del DL 34/2020 (“Rilancio”).

Ci si potrebbe domandare se l’automatismo sopra indicato operi anche nelle ipotesi in cui, dopo la presentazione della domanda per l’indennità di marzo, siano maturate in capo al professionista beneficiario situazioni che precluderebbero la fruizione del bonus (ad esempio, stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure titolarità di pensione). In base alla formulazione del decreto, la risposta dovrebbe essere positiva, non essendo previsti ulteriori controlli. In sostanza, soddisfatti i requisiti alla data di presentazione della prima domanda, il diritto al beneficio si radicherebbe anche per l’ulteriore mensilità. Tale conclusione sarebbe, tuttavia, in contrasto con la norma primaria per cui sul punto sarebbe auspicabile un intervento di fonte ufficiale.

Il decreto si occupa anche dei soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità per marzo i quali, in presenza dei requisiti necessari, possono presentare la domanda per aprile a partire da lunedì 8 giugno ed entro mercoledì 8 luglio, naturalmente nell’ipotesi in cui nel fine settimana le Casse riescano a mettere a disposizione la procedura informatica.
Per questi soggetti, è ribadito il necessario possesso delle condizioni di cui all’art. 78 comma 2 del DL 34/2020 (“Rilancio”).

Gli altri requisiti di “accesso” all’indennità non vengono indicati espressamente, ma si ricavano indirettamente dalle condizioni da autocertificare in sede di presentazione della domanda, ossia:
– essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
– non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
– aver conseguito nell’anno d’imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DM 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all’ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
– aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell’attività.

Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al “reddito professionale”. Nel DM 28 marzo 2020, invece, detti limiti andavano verificati con riferimento al reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca. Ne consegue che si dovrebbe ampliare la platea dei potenziali beneficiari in quanto, a parità di condizioni, coloro che sono stati esclusi dall’indennità di marzo per avere un reddito complessivo 2018 superiore a 50.000 euro, potrebbero rientrare, invece, nell’indennità di aprile considerando solo una tipologia reddituale.

Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall’indennità di marzo a causa dell’assenza dell’iscrizione esclusiva all’ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, dev’essere attestata la non titolarità di pensione diretta, anche se l’art. 78 comma 2 del DL 34/2020 (ripreso dall’art. 3 comma 1 del decreto in esame) fa un generico riferimento ai titolari di pensione. Parrebbe, dunque, che l’indennità di aprile spetti anche ai professionisti titolari di pensione di reversibilità o indiretta.

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