Indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e altri settori: presentazione domande

Indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e altri settori: presentazione domande

Con la Circolare n. 125 del 28 Ottobre 2020 l’INPS comunica le modalità operative per presentare le domande per la fruizione delle indennità Covid-19 previste dal decreto- legge 104 del 2020 per i lavoratori stagionali dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e altri settori.

Indennità per lavoratori stagionali – L’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede infatti il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro a favore di:

  • lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
  • titolari di contratti autonomi occasionali, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un’indennità pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020, a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione.

Poiché, l’indennità è rivolta ad una specifica categoria di lavoratori, ossia gli stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’Istituto previdenziale individua in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari dell’indennità facendo riferimento ai Codici Statistici Contributivi associabili alle attività inerenti ai suddetti settori produttivi, sulla base della catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007.

Si rammenta che le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con indennità a favore dei lavoratori domestici, dei lavoratori sportivi e dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Solo per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 dispone che, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.

Le indennità onnicomprensive di cui all’articolo 9, commi 2, 4 e 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, ossia per le altre tipologie di lavoratori, sono invece compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.

Le indennità di cui all’articolo 9, commi 1, 2, 4 e 5, e di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020 non sono compatibili con il beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.

Per quanto concerne le modalità operative per la presentazione delle domande, l’Istituto specifica che tutte le categorie di lavoratori di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, sopra indicate, qualora abbiano già beneficiato delle indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia, non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità onnicomprensive di cui al citato articolo 9
del decreto-legge n. 104 del 2020.

Per tali beneficiari, l’indennità onnicomprensiva verrà infatti erogata dall’INPS, in presenza dei requisiti legislativamente previsti per ciascuna categoria di lavoratori dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione delle indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti.

I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 di cui agli articoli 29, 38 e 44 del decreto Cura Italia e/o delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84, commi 5, 6, 8 e 10, del decreto Rilancio Italia, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare, ex novo, la domanda per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020.

I lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, non essendo stati in passato destinatari di analoga indennità COVID-19 per la categoria di appartenenza, sono tenuti, invece, a presentare la domanda per l’accesso all’indennità.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.

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