Incentivo Occupazione Mezzogiorno attesa senza spiegazioni

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO attesa senza spiegazioni

A 78 giorni dall’entrata in vigore del Bonus Occupazione Mezzogiorno, di cui legge di Bilancio 2018, n.205/2017 e Decreto direttoriale ANPAL n.2/2018, esce finalmente la circolare INPS n.49/2018.

La Circolare, di ben 22 pagine, si concentra per le prime 11 su punti già noti e ampiamente discussi, dal momento che l’incentivo è di fatto operativo dal 1° gennaio 2018.

Riepilogando brevemente ricordiamo che: l’incentivo Occupazione Mezzogiorno è rivolto alle imprese che assumono soggetti disoccupati, ai sensi del’art. 19 del decreto legislativo 150/2015, che abbiano all’atto dell’assunzione, le seguenti caratteristiche:

  • età compresa tra i 16 e i 34 anni;
  • età superiore a 35 anni e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • sede di lavoro ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Le tipologie contrattuali incentivate sono:

  • contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati con giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni;
  • soci lavoratori di cooperativa, se assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono incentivabili i rapporti di lavoro instaurati con soggetti in forza presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti alla data della nuova assunzione e vengono esclusi dal campo di applicazione i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Viene riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro, fino a capienza contributiva, riparametrati su base mensile. A pena di decadenza, il beneficio contributivo, potrà essere fruito entro il 29 febbraio 2020.

La misura rientra negli aiuti di Stato “de minimis”, per cui sarà necessario rispettare le regole dettate dalla normativa europea e risulta essere cumulabile con l’incentivo “Occupazione giovanile stabile”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, n.205/2017.

Passando invece a quanto di competenza INPS occorre arrivare a pagina 11 e precisamente al punto 9, in cui l’Istituto ci chiarisce, finalmente, il procedimento di ammissione all’incentivo.

Per accedere ai benefici, sarà necessario presentare istanza preliminare di ammissione tramite l’applicazione “DiResCo” (dichiarazione di responsabilità del contribuente), denominata OMEZ, ovvero Occupazione Mezzogiorno, inserito nel Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO).

Una volta inserita la matricola Inps dell’azienda che ha assunto o intende assumere un soggetto incentivabile, si dovranno indicare:

  • i dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono (chiaramente) rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (sul punto la circolare rimanda ad altra circolare INPS, la n.40 del 2018 al paragrafo 8);
  • se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

A seguito di istanza di prenotazione, l’Istituto, accertata la capienza delle risorse disponibili, comunicherà l’effettiva prenotazione con il relativo importo fruibile.

Il datore di lavoro, una volta ottenuta conferma di buon esito dell’istanza di prenotazione da parte dell’INPS, dovrà comunicare, entro dieci giorni di calendario a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione e confermare telematicamente la domanda. Solo a quel punto sarà possibile disporre delle somme incentivate, che verranno scontate mensilmente tramite denuncia contributiva.

Nel caso in cui la domanda di prenotazione non dovesse essere accolta per carenza di fondi, l’istanza di prenotazione rimarrà valida e manterrà la priorità acquisita dalla data di prenotazione per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Le risorse disponibili per il 2018 sono pari a 200 milioni di euro, le domande verranno autorizzate in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi e l’INPS, con cadenza mensile, comunicherà all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati ed il relativo saldo residuo. L’INPS, precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica online saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Abbiamo atteso, molto, e letto con attenzione la circolare operativa, non ci aspettavamo grandi novità, ma, almeno qualcuna si. Due mesi e mezzo per dire quello che si sapeva già da un anno.

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