INAIL: anche gli infortuni di un giorno vanno comunicati 

INAIL: ANCHE GLI INFORTUNI DI UN GIORNO VANNO COMUNICATI

Novità in vista per i datori di lavoro. Dal 12 ottobre 2017 per questi ultimi decorre l’obbligo della comunicazione in via telematica all’INAIL, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Premessa – Il D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 8 prevede l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), con l’obiettivo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza. Ma l’introduzione del sistema, di cui dal 2008 si erano perse le tracce, comporterà ovviamente l’introduzione di cambiamenti per quanto concerne gli adempimenti necessari per il datore di lavoro.

Nello specifico, l’articolo 18 del Testo Unico, concernente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, alla lettera r) prevede, infatti, che tali soggetti, nello svolgimento delle loro funzioni devono comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.

A distanza di anni, dunque, è stato adottato il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 con cui sono state fornite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del predetto Sistema Informativo. La norma, in particolare, stabilisce che tale obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del suddetto regolamento interministeriale, entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Dunque, l’invio telematico delle comunicazioni ai fini statistici avrebbe dovuto, pertanto, iniziare dal 12 aprile 2017.

D.L. Milleproroghe – Ora, dopo l’approvazione del D.L. Milleprorghe, l’obbligo di comunicazione è stato portato da 6 a 12 mesi. I datori di lavoro dovranno, quindi, ottemperare all’obbligo a partire dal 12 ottobre 2017, utilizzando gli strumenti e le procedure predisposte dall’INAIL. Il differimento dell’adempimento, in realtà, è dovuto al fatto di consentire all’INAIL di predisporre un’apposita procedura telematica per l’obbligo in commento.

Tale Decreto contiene le modalità di funzionamento del Sistema Informativo: entreranno in vigore proprio il prossimo 12 ottobre.

La comunicazione al SINP – Ma l’introduzione del sistema, di cui dal 2008 si erano perse le tracce, comporterà ovviamente l’introduzione di cambiamenti per quanto concerne gli adempimenti necessari per il datore di lavoro. Nello specifico, l’articolo 18 del Testo Unico, concernente gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, alla lettera r) prevede, infatti, che tali soggetti, nello svolgimento delle loro funzioni devono comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.

L’adempimento – Ciò significa che la sospensione dell’obbligo di comunicazione al SINP cessa a far data dal 12 ottobre, data in cui entrerà in vigore il Decreto in commento.

Si ricorda, comunque, che sulla base di quanto previsto dall’art. 18, comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008, l’obbligo “relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4”(per il quale si intende il decreto da poco adottato).

Ma non è tutto: sempre ai sensi dell’art. 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/2008 è necessario anche comunicare in via telematica al SINP (per il tramite di INAIL e IPSEMA) in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarderà i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Detrazione per familiari a carico. Sintesi

(Visited 41 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *