Imprese in crisi torna la CIGS per cessazione di attività

Imprese in crisi torna la CIGS per cessazione di attività

Col decreto urgenze è stata reintrodotta la CIGS per il biennio 2019-2020

Attraverso un comunicato stampa del 17 settembre 2018, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa sapere che, con il decreto emergenze, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2018, si punta ad intervenire sulle questioni più urgenti del paese tra cui rientra anche il ritorno della CIGS per cessazione di attività. Dopo l’annuncio del ministro del lavoro, dunque, torna la CIGS in deroga per le aziende in crisi che nel 2016 era stata soppressa dal Jobs act.

“Si tratta di un impegno motivato dalla necessità di dare respiro alle famiglie quando le aziende chiudono o delocalizzano le loro attività”, fanno sapere dal dicastero, che sottolinea anche la soddisfazione del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che aveva annunciato la reintroduzione dell’ammortizzatore sociale in occasione della sua visita alla Bekaert.

In quell’occasione il ministro aveva dichiarato: “Mi sto per risolvere il problema dei prenditori che se ne vanno all’estero e, come ha fatto la Bekaert, lasciano 318 famiglie in strada. Prima, se un’azienda delocalizzava, i lavoratori avevano la Cassa integrazione per 36 mesi, circa l’80% dello stipendio. Da quando il Jobs Act l’ha eliminata finiscono nel vortice dei centri per l’impiego a 50 o 60 anni”.

Si apprende dal comunicato che i sussidi verranno erogati sulla base di accordi tra Ministero del Lavoro, Mise e Regioni interessate, che potranno essere sottoscritti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto per gli anni 2019 e 2020, attraverso misure rivolte a garantire il trattamento straordinario e l’integrazione salariale per le imprese in crisi, qualora le stesse abbiano cessato o cessino l’attività, e sussistano concrete possibilità di prossima cessione dell’azienda, o anche laddove sia possibile realizzare la reindustrializzazione del sito produttivo. In alternativa ai processi sopra descritti, la regione interessata potrà attivare specifici percorsi di politica attiva.

Si ricorda che la CIGS è stata soppressa dal Jobs act nel 2016, di conseguenza le aziende che hanno cessato l’attività o hanno ceduto un ramo d’azienda non possono più accedere alla Cassa integrazione straordinaria.

Tuttavia, per completezza d’informazione bisogna ricordare che con il DM n. 95075/2016, era stata introdotta la proroga della CIGS per il triennio 2016 – 2018 al ricorrere (congiunto) dei seguenti requisiti:

  • dopo l’autorizzazione della CIGS sulla base di un programma di crisi aziendale, deve sussistere la concreta possibilità di una rapida cessione dell’azienda che porti al riassorbimento occupazionale;
  • sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
  • sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  • sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale mediante la procedura sindacale per il trasferimento di azienda (art. 47 della L. 428/90).

Pertanto con la nuova misura, a differenza della proroga, sarà possibile presentare nuove istanze per la concessione della cassa integrazione straordinaria, più specificamente – a decorrere dalla data d’entrata in vigore del Decreto Urgenze – per il biennio 2019 e 2020, si potrà ottenere il trattamento straordinario d’integrazione salariale fino a un limite massimo di 12 mesi per anno.

Come detto sarà possibile presentare richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga nei casi di crisi aziendale, più precisamente:

  • quando l’impresa abbia cessato oppure cessi (nel senso che lo sta per fare) l’attività produttiva;
  • laddove si ravvisi la possibilità di realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività nell’immediato con conseguente riassorbimento dei lavoratori in esubero;
  • attraverso l’attivazione di specifici percorsi di politiche attive intrapresi dalla Regione interessata.

Si comprende, pertanto, che l’obbiettivo della misura è quello di garantire ai lavoratori continuità salariale in tutte quelle ipotesi in cui mantenere in vita l’attività aziendale rappresenta una possibilità concreta.

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