Con un comunicato stampa diffuso ieri, il Consiglio nazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha reso noto che anche gli iscritti ai propri Albi sono abilitati alla trasmissione on line all’INPS dei documenti relativi alle richieste di assegni per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori amministrati.

Tale precisazione segue una comunicazione dell’INPS inviata ai vertici della categoria nei giorni scorsi, con cui è stato chiarito che la ricezione e la successiva trasmissione all’Istituto previdenziale delle domande dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro o dei propri intermediari abilitati si affianca alla trasmissione via web effettuabile direttamente dal lavoratore o per il tramite dell’ente di patronato.

Viene quindi ritrattata un’istruzione di carattere tecnico indicata nel messaggio n. 1430/2019 del 5 aprile scorso, con cui lo stesso INPS, riferendosi alle modalità di presentazione della richiesta di ANF, aveva precisato che, oltre che attraverso il servizio WEB, la domanda poteva essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati.

La questione relativa a tale esclusività – riservata agli enti di patronato – era stata in seguito sottoposta all’attenzione dell’Istituto previdenziale dal consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Roberto Cunsolo, in occasione del tavolo tecnico CNDCEC-INPS tenutosi a Roma il 16 aprile 2019.

Alla luce delle segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute, l’INPS ha quindi rivisto la propria posizione precisando che, seppure l’ordinamento attribuisca ai Patronati l’assistenza e la tutela dei lavoratori in materia assistenziale e previdenziale, è pur vero che in materia di assegni familiari le prestazioni vengono corrisposte a cura dei datori di lavoro e che l’art. 38 del DPR 797/55 ha inteso coinvolgere direttamente questi ultimi in merito alla raccolta delle domande, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei lavoratori.

Considerando ciò, l’INPS ritiene quindi possibile, in attesa di un’eventuale integrazione normativa, ipotizzare, oltre alla modalità di presentazione della domanda in questione, la ricezione e successiva trasmissione all’Istituto delle domande dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro o dei propri intermediari abilitati, tra cui anche i commercialisti.
Sul punto, nel comunicato stampa diffuso ieri si ricorda che sul territorio nazionale operano 22.264 commercialisti accreditati sul portale telematico INPS, che assistono in delega aziende per un numero di 981.412 posizioni contributive, per le quali inviano le denunce telematiche mensili UniEmens.

In questa sede giova quindi ricordare (cfr. circ. INPS n. 45/2019) che a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande per la prestazione familiare, fino ad allora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

In particolare, il loro inoltro può essere operato dal lavoratore direttamente all’INPS via WEB, utilizzando il servizio on line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure rivolgendosi ai Patronati e agli intermediari abilitati (tra i quali, appunto, i commercialisti), attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato domande cartacee

Fanno eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16, disponibile sul sito dell’Istituto).

Le domande presentate con la nuova procedura saranno poi istruite dall’INPS, che individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi così calcolati saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale.

Utilizzando tali dati, il datore di lavoro calcolerà l’importo dell’ANF effettivamente spettante al lavoratore in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento, erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (unitamente alla retribuzione mensile) e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

Tabelle ANF 2019 2020: i nuovi importi degli assegni familiari
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