FSBA procedura per la richiesta delle prime nove settimane

FSBA procedura per la richiesta delle prime nove settimane

FSBA procedura per la richiesta

In data 21 Ottobre 2020 il Fondo bilaterale di solidarietà per l’Artigianato, istituito in attuazione dell’art. 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comunica finalmente, dopo due mesi di attesa, le modalità operative per richiedere le prime nove settimane di integrazione salariale con causale Covid-19, previste dall’articolo 1, Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito con Legge 13 Ottobre 2020, n. 126.

Preliminarmente il Fondo di Solidarietà comunica che le domande già inserite verranno automaticamente prorogate fino al 31/12/2020 e le risorse attribuite saranno suddivise in considerazione dei seguenti periodi:

  • 23/02/2020 – 12/07/2020 Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio;
  • 13/07/2020 – 31/12/2020 Decreto Agosto.

Con cadenza mensile, il Fondo autorizzerà il periodo rendicontato e procederà alla relativa erogazione delle prestazioni.

Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane decorrenti dal 13 Luglio 2020 in poi, ossia 45, 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale (quindi, 5, 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate, requisito necessario per procedere successivamente con la richiesta delle ulteriori nove settimane COVID19 CON FATTURATO ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.

Si rammenta che per il periodo che va dal 13 Luglio al 31 Dicembre 2020, potranno essere inseriti nella domanda, i lavoratori assunti prima del 13 luglio 2020, così come previsto anche dalla circolare Inps n. 115 del 30 Settembre 2020.

Scarica manuale e procedure da qui
MANUALE OPERATIVO PERIODO 13/07/2020 – 31/08/2020
PROCEDURE COVID-19 (VERSIONE AGGIORNATA AL 21/10/2020)

Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo ricompreso tra il 23 Febbraio 2020 ed il 12 Luglio 2020, potranno comunque presentare una nuova domanda COVID19, tuttavia dovranno tenere in considerazione che:

  • dovrà trattarsi di lavoratori assunti prima del 13 luglio 2020;
  • la durata massima della sospensione sarà di nove settimane, ossia 45 – 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell’orario aziendale, ovvero, 5 – 6 o 7 giorni a settimana, nel periodo ricompreso tra il 13 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2020;
  • dovrà essere redatto e allegato l’accordo sindacale;
  • la rendicontazione delle assenze dovrà avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di Luglio, Agosto o Settembre 2020;
  • sarà necessario procedere con la richiesta del ticket INPS;
  • la data fine domanda, al momento della presentazione della domanda, di default sarà quella del 31/12/2020 e successivamente verrà aggiornata automaticamente in base alla rendicontazione effettuata.

Per quanto concerne le domande relative alle seconde 9 settimane, collegate alla riduzione di fatturato del I semestre 2020 rispetto al I semestre 2019, bisognerà invece attendere ulteriori indicazioni, che saranno comunicate successivamente poiché, le procedure sono ancora in corso di definizione da parte dal Ministero.

Assenze dal lavoro per quarantena, isolamento, sorveglianza attiva e lavoratori fragili
Decontribuzione Sud attiva da ottobre a dicembre 2020

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