Forfettario 2019 le regole in caso di doppio codice ATECO

Forfettario 2019 le regole in caso di doppio codice ATECO

Forfettario 2019 le regoleForfettario 2019 le regole – Regime forfettario a maglie larghe dal 2019. E’ questo uno degli argomenti a cui si sta dando attenzione in questi giorni, per via della misura estensiva contenuta nella bozza della Manovra di Bilancio 2019 approdata alla Camera. La disposizione normativa in essa contenuta interviene, sia sui requisiti di cui al comma 54 della Legge di Bilancio 2015 (Legge n. 190/2014) sia sulle cause di esclusione di cui al successivo comma 57. Si tratta di interventi che porteranno con se l’ampliamento della platea di soggetti che potranno agire nel regime di favore ma resta da capire ancora meglio quali saranno le conseguenze soprattutto per i soggetti che già operano nel regime e per quelli che vorrebbero transitarvi dal nuovo anno operando attualmente, ad esempio, in quello semplificato per cassa. Si pensi ad un contribuente che oggi sta nel forfettario e che contemporaneamente è anche socio di una SRL che NON opera in regime di trasparenza fiscale (in base all’attuale normativa non può più stare nel forfettario il contribuente che è anche socio di una SRL che ha optato per la trasparenza fiscale mentre non c’è incompatibilità se la società agisce NON in trasparenza). La nuova disposizione contenuta nella manovra, invece, non fa più distinzione, ma considera incompatibile l’essere forfettario e l’essere socio di SRL (indipendentemente dal se questa stia in trasparenza fiscale o meno). Cosa succederà, quindi per il contribuente in questione? Questi dal prossimo anno o dal 2020 sarà costretto ad uscire da forfettario se manterrà la partecipazione?

Come cambieranno i requisiti – L’attuale formulazione (ossia senza considerare le modifiche contenute nella Manovra 2019) del comma 54 Legge n. 190/2014, stabilisce che possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

a) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata;
b) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
c) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

Con riferimento al requisito di cui al punto a), inoltre è previsto che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (comma 55).

La disposizione normativa contenuta nella Legge di Bilancio del prossimo anno, in primo luogo, elimina i limiti di ricavi di cui al punto a) distinti per codice ATECO, e fissa un unico limite a 65.000 euro. In altre parole non saranno più presenti i limiti di ricavi/compensi distinti per codice ATECO, ma il limite annuo da non superare viene fissato a 65.000 euro indipendente dal codice attività. Conseguentemente si interviene anche sul citato comma 55. Infatti, la nuova manovra stabilisce che “nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate”.

Vengono poi eliminati i requisiti di cui al punto b) e c). Si pensi, dunque, al caso di un contribuente che sta nel forfettario e che nel 2018 ha sostenuto spese per lavoro dipendente di 10.000 euro. Questi, in base alle attuali previsioni normative, dal 2019 uscirebbe dal forfettario (si ricorda che Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso), mentre sulla base di quanto dettato dalla Manovra 2019, il contribuente potrà continuare ad operarvi. Oppure, si pensi ad un contribuente che nel 2017 agiva nel forfettario e che nel 2018 è dovuto uscire perché aveva superato, al 31/12/2017, la soglia dei 20.000 euro prevista per i beni strumentali. Questi, se rispettati tutti gli altri requisiti e se non rientrante in nessuna delle cause di esclusione che vedremo di seguito, dal 2019 potrà rientrarvi.

Come cambiano le cause di esclusione – Altre sostanziali modifiche riguardano le cause di esclusione previste dal comma 57 della Legge n. 190/2014. In particolare, in base alle attuali disposizioni, non possono avvalersi del regime forfetario:

a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
d) i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

A differenza dei requisiti, la causa di esclusione va verificata con riferimento all’anno in corso ma, comunque, comporta la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo quello in cui la causa stessa è sopraggiunta.

La Manovra 2019, lascia inalterate le cause di esclusione di cui al punto a), b) e c) mentre interviene sulle altre due. Riguardo il punto d) la nuova previsione prevede che non possono stare nel forfettario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione”.

Dunque, scompare la distinzione tra partecipazione ad SRL in trasparenza fiscale e NON in trasparenza. Il contribuente non può stare nel forfettario se è contemporaneamente anche socio di SRL a prescindere dal regime di tassazione in cui quest’ultima opera. Inoltre è inserita un’altra ipotesi di incompatibilità, ossia la partecipazione all’impresa familiare.

In riferimento al punto d-bis) la modifica, invece, prevede che non potranno agire nel forfettario “i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”. Questa misura è volta ad evitare che datori di lavoro siano tentati a richiedere al lavoratore la trasformazione di rapporti di lavoro dipendenti in rapporti di collaborazione con partita IVA.

In conclusione se le misure saranno confermate, possiamo affermare che, sulla base delle nuove disposizioni normative, potranno agire nel forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Non potranno, tuttavia, applicare il regime:

a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

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