Forfettari e riduzione contributiva ripresentazione della comunicazione

FORFETTARI E RIDUZIONE CONTRIBUTIVA: RIPRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Domanda – Un imprenditore individuale operante in regime forfettario, lo scorso anno ha presentato apposita richiesta all’Inps per l’applicazione della riduzione contributiva prevista dalla Legge di bilancio 2016; riduzione puntualmente riconosciuta dall’Istituto di previdenza come da deleghe F24 precaricate nel cassetto previdenziale. Per l’anno 2018, lo stesso imprenditore è tenuto a replicare entro il prossimo 28 febbraio la richiesta o quella presentata lo scorso anno, fermo restando il rispetto dei requisiti, è ancora valida?

Risposta – Entro il 28 febbraio gli imprenditori individuali iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti ed operanti in regime forfettario possono presentare apposita istanza all’Inps ai fini della richiesta dell’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dalla Legge 208/2015 che ha modificato le diposizioni previgenti introdotte dalla Legge 190/2014 in materia di regime forfettario. L’adempimento, di natura facoltativa, nonché l’agevolazione, non riguarda:

  • i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata;
  • i professionisti iscritti alla cassa di appartenenza;
  • i soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011 e dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 2007, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Tale regime aveva assorbito quello dei contribuenti minimi).

L’agevolazione consiste nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia sul reddito minimale I.V.S., sia quello eventualmente eccedente il minimale.

Com’è ben noto, il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale) (cfr. circ. n. 6/E del 2015). Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, come disposto al comma 83 della Legge 190/2014, qualora, nel rispetto delle condizioni di legge, siano interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

Venendo al suo caso specifico, nella circolare INPS n° 27/2018, datata 12 febbraio, sono stati individuati nello specifico i soggetti che sono tenuti all’invio dell’istanza ai fini dell’applicazione della riduzione contributiva, fermo restando la natura facoltativa dell’accesso, richiamando altresì quanto riportato nelle circolari circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 in riferimento alle modalità di presentazione della stessa istanza.

Posso presentare l’istanza in commento i contribuenti che:

  • hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa e che non hanno aderito al regime contributivo agevolato ma intendono beneficiarne nel 2018 e devono dunque comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. Ove non sia rispettato il termine più volte citato del 28 febbraio, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge;
  • intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato; tali soggetti devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti Inps, in modo da consentire all’Istituto di previdenza la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Come nel suo caso, non sono tenuti a replicare la domanda/istanza i soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

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