Ferie 2017 non godute – Il 30 giugno 2019 è il termine ultimo per l’azienda per far fruire i giorni di ferie maturate dai lavoratori nel corso dell’anno 2017.
Il DLgs. 66/2003, all’art. 10, dispone, in armonia con l’art. 36 Cost., un periodo minimo di ferie annue non inferiori alle quattro settimane, di cui due devono essere godute dal lavoratore in modo continuativo entro il 31 dicembre, mentre le restanti due entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, salvo eventuali modifiche previste dal CCNL di settore.
La contrattazione collettiva può infatti intervenire allungando il periodo di riferimento dei 18 mesi, oltre che stabilire ulteriori giorni in aggiunta alle quattro settimane, che possono essere utilizzati secondo i termini e le modalità stabilite dalle stesse parti sociali.

Il diritto del lavoratore alle ferie è irrinunciabile e ha lo scopo di permettere il recupero delle energie psico-fisiche spese durante l’anno di attività e permettere allo stesso di poter partecipare attivamente alla vita sociale e familiare.
In virtù di tale finalità, vige il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, che dunque non possono essere retribuite attraverso l’erogazione di una indennità sostitutiva, in quanto verrebbe meno lo scopo proprio dell’istituto. Fanno eccezione a tale principio i casi di cessazione del rapporto di lavoro, i contratti a tempo determinato inferiori a 12 mesi, nonché i giorni previsti in più dalla contrattazione collettiva.

Ad esempio un lavoratore del settore metalmeccanico, con un più di 18 anni di anzianità, ha maturato nel corso del 2017 cinque settimane di ferie, due delle quali devono essere usufruite in maniera continuativa entro il 31 dicembre 2017, mentre le ulteriori due settimane entro il 30 giugno 2019.
La quinta, prevista dalla contrattazione collettiva in aggiunta al periodo minimo, può essere monetizzata alla scadenza (art. 10 del CCNL Metalmeccanici industria).

L’azienda dovrà dunque, entro il prossimo 30 giugno, verificare l’avvenuta fruizione delle ferie maturate nell’anno 2017 dei propri dipendenti, in quanto il mancato rispetto della disciplina comporta l’insorgere dell’obbligo di versamento della contribuzione all’INPS e inoltre espone il datore a pesanti sanzioni amministrative non diffidabili.

Nel primo caso il datore di lavoro deve aggiungere all’imponibile previdenziale del mese di luglio l’importo del compenso spettante per le ferie non godute, calcolare i contributi dovuti all’INPS applicando le relative aliquote e versare entro gli ordinari termini di scadenza con modello F24, in questo caso entro il 16 agosto. Ciò non comporta per il lavoratore la perdita dei giorni di ferie non godute, che potranno essere usufruite successivamente.

Infatti, nel mese in cui il dipendente fruisce in tutto o in parte delle ferie non godute, il datore potrà procedere al recupero della contribuzione versata in precedenza, in proporzione ai giorni effettivamente fruiti. L’INPS, nell’allegato 1 della circ. n. 106/2018, fornisce le istruzioni per la compilazione della denuncia UniEmens, in cui si dovrà valorizzare il campo “VarRetributive” e indicare: il periodo di riferimento relativo al mese in cui è stata anticipata la contribuzione; la causale “FERIE”; la retribuzione da portare in diminuzione dell’imponibile previdenziale (“ImponibileVarRetr”); l’importo dei contributi (“ContributoVarRetr”).
Se nell’arco di riferimento dei 18 mesi si presentano casi di sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio l’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, l’assenza per malattia e infortunio o eventi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, l’obbligo contributivo rimane sospeso per una durata pari a quella dell’evento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’ordinaria attività lavorativa.

Circa la seconda conseguenza, l’art. 18-bis comma 3 del DLgs. 66/2003 individua le sanzioni applicabili in caso di violazione della norma. Innanzitutto, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa ammonta da 480 a 1.800 euro. Se invece i lavoratori coinvolti sono più di dieci ovvero la violazione si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è compresa tra 960 a 5.400 euro. Le sanzioni sono state oggetto di un aumento del 20% da parte dell’art. 1 comma 445 della L. 145/2018.

La contrattazione collettiva può allungare il periodo dei 18 mesi

La previsione dei CCNL di un periodo più lungo dei 18 mesi stabiliti dalla legge mette al riparo il datore da eventuali sanzioni. In tali casi l’obbligo del datore di versare la contribuzione delle ferie non godute sorge nel mese successivo alla scadenza prevista dal CCNL.

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