Esonero contributivo 2018 solo per pochi?

Esonero contributivo 2018 solo per pochi?

L’AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA INSERITA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 RISCHIA DI DIVENTARE UNO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE

L’ esonero contributivo 2018 per gli under 35 (under 30 dall’anno 2019) contenuto nell’art. 16 della bozza della Legge di Bilancio 2018, nasconde in realtà un’amara sorpresa per le imprese. Infatti, al comma 2 del menzionato articolo è espressamente previsto che l’esonero in questione spetta unicamente ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 35esimo anno di età (30esimo dal 2019), e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Da un’attenta analisi del testo della norma non è possibile rinvenire il famoso requisito della disoccupazione di 6 mesi precedenti l’assunzione che ha caratterizzato tutti gli incentivi contributivi da ormai 4 anni a questa parte, escludendo pertanto tutti i lavoratori che abbiano avuto nella loro carriera lavorativa un contratto a tempo indeterminato. È dunque facile intuire che la fruibilità dell’esonero messo in campo dal governo è pressoché limitato a chi non ha mai avuto un rapporto di lavoro o comunque a chi è stato impiegato con contratti di lavoro diversi da quello indeterminato.

Si tratta di una svista del legislatore o di una condizione valuta dallo stesso? Intanto il DdL sta compiendo il suo lungo iter legislativo che vedrà le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera impegnate a svolgere una serie di audizioni preliminari all’esame del provvedimento.

Esonero contributivo – Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il limite massimo di importo è pari a 3.000 euro su base annua (per un totale di 9.000 euro), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Soggetti interessati – Come accennato, l’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Tuttavia, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Dunque, l’ambito soggettivo viaggia su due binari:

  • dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è possibile assumere con l’agevolazione giovani di età pari o inferiore a 34 anni e 364 giorni (35 anni non compiuti);
  • dal 1° gennaio 2019 è possibile assumere con l’agevolazione solo giovani di età pari o inferiore a 29 anni e 364 giorni (30 anni non compiuti).

Agevolazione in capo al lavoratore – Chiarita la misura e l’ambito soggettivo è molto importante specificare che l’agevolazione rimane “in capo” al lavoratore; nel senso che laddove il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Condizioni – Venendo alle condizioni e requisiti da rispettare, la bozza della legge conferma i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Pertanto:

  • gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  • gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  • con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  • nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Oltre ai predetti principi è necessario che i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Infatti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la nuova agevolazione, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Rapporti incentivati – Oltre ai rapporti a tempo indeterminato, l’esonero contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si applica altresì nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.

Agevolazione piena – L’esonero è riconosciuto, ferme restando tutte le altre condizioni, nella misura del 100%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

leggi anche Manovra 2018 tutti i bonus della nuova legge di bilancio

Si intendono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n, 232.

Ulteriori specifiche – Infine, si chiarisce che l’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

(Visited 51 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *