Si tratta di una novità di assoluto rilievo, dato che la domanda di assegno per il nucleo familiare cartacea, sarà superata da una più snella domanda telematica da presentare online o tramite patronato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede la circolare INPS 45/2019 partendo dalla disciplina di riferimento per passare poi alle indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.

Dagli assegni familiari all’assegno per il nucleo familiare

In gergo il termine più usato per indicare questo sostegno economico per i lavoratori è assegno familiare, anche se tecnicamente si parla di assegno per il nucleo familiare. Ma per comodità continuiamo ad usare il termine improprio di assegni familiari, pur riferendoci agli assegni per il nucleo familiare.

Domanda di Assegni Familiari: dall’1 aprile solo online e direttamente all’INPS

Le richieste a partire dal 1° aprile 2019 dovranno essere presentate direttamente all’Istituto e online. “Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS”.

La domanda verrà utilizzata per il calcolo della misura della prestazione, potrà essere visionata nell’area Consultazione domanda e integrata negli anni per nucleo familiare o redditi attraverso la procedura ANF/DIP. Online anche la domanda di “Autorizzazione ANF”, che dal 1° aprile non prevederà più il (modello ANF43) in caso di accettazione ma verrà avviata l’istruttoria ANF DIP. Verrà inviato il modello ANF58 in caso di reiezione.

La domanda di assegni familiari è stata finalmente telematizzata per tutti i dipendenti del settore privato non agricolo. Ciò significa che dal 1° aprile 2019 i lavoratori non dovranno più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà infatti presentare la domanda direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:

  • online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
  • tramite patronato o altri intermediari dell’Istituto.

Il modulo da compilare è sempre lo stesso, parliamo del modello ANF/Dip SR16, solo che non si dovrà più stampare e consegnare al datore di lavoro, ma si dovrà compilare telematicamente.

NOTA: è subito applicata per la presentazione della domanda ANF assegni familiari validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Ove previsto dalla normativa il lavoratore dovrà presentare altresì il modulo di Autorizzazione ANF  modello ANF 42. Una volta accolta la richiesta l’INPS genera il modello ANF 43 valido ai fini della corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare.

ricordiamo che l’autorizzazione agli Assegni al nucleo familiare va richiesta SOLO in questi casi:

  • figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
  • figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
  • figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
  • familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro; minori in accasamento etero-familiare;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

 

Domanda di ANF lavoratori dipendenti agricoltura

Nulla cambia per la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI). Questi potranno continuare a compilare il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo e consegnarlo al datore di lavoro.

Domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto, la domanda si dovrà presentare on line all’INPS nel limite della prescrizione quinquennale.

Calcolo e pagamento degli assegni familiari

Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo secondo i consueti parametri:

  1. composizione del nucleo familiare
  2. e redditi complessivi.

Quindi informerà il datore di lavoro, comunicandogli l’importo massimo spettante di assegno giornaliero e mensile.

Sarà poi il datore di lavoro che si occuperà del calcolo dell’assegno spettante e provvederà poi al pagamento in busta paga, scomputando poi l’importo dal DM10. Non cambia quindi la modalità di calcolo degli assegni familiari e il pagamento degli stessi.

Istruzioni per i datori di lavoro

Come accennato sopra i datori di lavoro del settore privato non agricolo non dovranno più occuparsi di raccogliere le domande di assegni familiari all’assunzione del dipendente o entro il 30 giugno di ogni anno. Dal 1° aprile 2019 la domanda di ANF viene presentata dal dipendente all’INPS, il quale effettua il calcolo e rende disponibile l’importo in una apposita area del sito. A questo punto il datore di lavoro recupera il dato e lo elabora mensilmente nel cedolino paga, pagando la somma stabilita e recuperando la somma come di consueto dal DM10.

Le domande cartacee in corso e per quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 hanno validità fino al 30 giugno di quest’anno. Il datore di lavoro dovrà quindi continuare a comportarsi come sempre, almeno fino alla loro naturale scadenza.

Datore lavoro