Domanda Assegni familiari ANF online dal 1° aprile ecco tutte le novità
Assegni familiari domanda online Inps cos’è e come funziona nuova procedura telematica invio modulo ANF DIP SR 16 dal 1° aprile 2019 e nuovo calcolo importo
Domanda Assegni familiari ANF online, dal 1° aprile nuove modalità di presentazione della domanda. Solo online e direttamente all’INPS.
Si tratta di una novità di assoluto rilievo, dato che la domanda di assegno per il nucleo familiare cartacea, sarà superata da una più snella domanda telematica da presentare online o tramite patronato. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevede la circolare INPS 45/2019 partendo dalla disciplina di riferimento per passare poi alle indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro.
Dagli assegni familiari all’assegno per il nucleo familiare
In gergo il termine più usato per indicare questo sostegno economico per i lavoratori è assegno familiare, anche se tecnicamente si parla di assegno per il nucleo familiare. Ma per comodità continuiamo ad usare il termine improprio di assegni familiari, pur riferendoci agli assegni per il nucleo familiare.
Domanda di Assegni Familiari: dall’1 aprile solo online e direttamente all’INPS
Le richieste a partire dal 1° aprile 2019 dovranno essere presentate direttamente all’Istituto e online. “Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (SR16), a decorrere dalla predetta data, devono essere presentate esclusivamente all’INPS”.
La domanda verrà utilizzata per il calcolo della misura della prestazione, potrà essere visionata nell’area Consultazione domanda e integrata negli anni per nucleo familiare o redditi attraverso la procedura ANF/DIP. Online anche la domanda di “Autorizzazione ANF”, che dal 1° aprile non prevederà più il (modello ANF43) in caso di accettazione ma verrà avviata l’istruttoria ANF DIP. Verrà inviato il modello ANF58 in caso di reiezione.
La domanda di assegni familiari è stata finalmente telematizzata per tutti i dipendenti del settore privato non agricolo. Ciò significa che dal 1° aprile 2019 i lavoratori non dovranno più presentare la domanda cartacea al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà infatti presentare la domanda direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali telematici:
- online: nell’area riservata del cittadino, accedendo con le proprie credenziali PIN INPS, oppure con SPID (di secondo livello) o CNS;
- tramite patronato o altri intermediari dell’Istituto.
Il modulo da compilare è sempre lo stesso, parliamo del modello ANF/Dip SR16, solo che non si dovrà più stampare e consegnare al datore di lavoro, ma si dovrà compilare telematicamente.
NOTA: è subito applicata per la presentazione della domanda ANF assegni familiari validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.
Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.
In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
Ove previsto dalla normativa il lavoratore dovrà presentare altresì il modulo di Autorizzazione ANF modello ANF 42. Una volta accolta la richiesta l’INPS genera il modello ANF 43 valido ai fini della corresponsione degli Assegni per il nucleo familiare.
ricordiamo che l’autorizzazione agli Assegni al nucleo familiare va richiesta SOLO in questi casi:
- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro; minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Domanda di ANF lavoratori dipendenti agricoltura
Nulla cambia per la domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI). Questi potranno continuare a compilare il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo e consegnarlo al datore di lavoro.
Domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto, la domanda si dovrà presentare on line all’INPS nel limite della prescrizione quinquennale.
La relativa domanda telematica (cfr. la circolare n. 136/2014) deve essere presentata all’Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istitutoal seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Calcolo e pagamento degli assegni familiari
Una volta presentata la domanda all’INPS, l’Istituto calcolerà l’importo secondo i consueti parametri:
- composizione del nucleo familiare
- e redditi complessivi.
Quindi informerà il datore di lavoro, comunicandogli l’importo massimo spettante di assegno giornaliero e mensile.
Sarà poi il datore di lavoro che si occuperà del calcolo dell’assegno spettante e provvederà poi al pagamento in busta paga, scomputando poi l’importo dal DM10. Non cambia quindi la modalità di calcolo degli assegni familiari e il pagamento degli stessi.
Istruzioni per i datori di lavoro
Come accennato sopra i datori di lavoro del settore privato non agricolo non dovranno più occuparsi di raccogliere le domande di assegni familiari all’assunzione del dipendente o entro il 30 giugno di ogni anno. Dal 1° aprile 2019 la domanda di ANF viene presentata dal dipendente all’INPS, il quale effettua il calcolo e rende disponibile l’importo in una apposita area del sito. A questo punto il datore di lavoro recupera il dato e lo elabora mensilmente nel cedolino paga, pagando la somma stabilita e recuperando la somma come di consueto dal DM10.
Le domande cartacee in corso e per quelle presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019 hanno validità fino al 30 giugno di quest’anno. Il datore di lavoro dovrà quindi continuare a comportarsi come sempre, almeno fino alla loro naturale scadenza.
Datore lavoro
Le domande inviate entro il 31 marzo 2019 non dovranno essere reiterate ma sarà il datore di lavoro a gestirle nelle modalità indicate dalla stessa circolare. Il documento riporta infatti indicazioni anche per il datore di lavoro e la gestione delle pratiche prima e dopo il 1° aprile 2019. Dal 1° aprile gli importi potranno essere visionati nel Cassetto previdenziale aziendale.
Quindi, “sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili”.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
Istruzioni per i datori di lavoro
Gestione delle domande presentate in modalità telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile 2019
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Gestione domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019
Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all’INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo.
Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
La domanda assegni familiari online è obbligatoria dal 1° aprile 2019 per cui in caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga ed il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell’importo degli assegni familiari spettante.
Le novità però non riguardano solo la procedura della domanda ANF online ma anche il calcolo dell’importo spettante che sempre dal 1° aprile 2019, sarà effettuato direttamente dall’INPS e non più da datore di lavoro.
Ciò significa che l’Inps in base alla domanda telematica del lavoratore, alla composizione del nucleo familiare, ai redditi, ecc. comunicherà al lavoratore e al datore di lavoro l’accoglimento della domanda e l’importo massimo, il calcolo effettivo in base alle relative tabelle ANF 2019, lo effettuerà però sempre il datore di lavoro.
Domanda Assegni familiari online: cos’è?
Che cos’è la Domanda Assegni familiari online? La domanda assegni familiari online è la nuova procedura di richiesta ANF che diventa obbligatoria a partire dal 1° aprile 2019.
Secondo quanto specificato dall’Inps con la circolare 45 del 20 marzo 2019 contenente le nuove disposizioni sulla domanda assegni familiari online, infatti, dal 1° aprile scatta per i lavoratori dipendenti privati, l’obbligo di presentare all’Inps, la domanda per gli Assegni per il Nucleo Familiare esclusivamente in modalità telematica, in modo da garantirne il corretto calcolo ed una maggiore privacy.
Le domande già presentate fino al 31 marzo 2019 per gli ANF del periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019, non dovranno essere ripresentate ex novo ma saranno processate secondo le apposite istruzioni Inps al paragrafo 4.2 della stessa circolare.
Lo sai che anche gli stranieri hanno diritto agli ANF? Per maggiori informazioni leggi la nostra guida Assegni familiari 2019 stranieri.
Niente cambia invece per gli ANF Noipa dipendenti pubblici 2019.
Assegni familiari 2019 calcolo importo Inps: novità
Calcolo importo Assegni familiari 2019 quali sono le novità Inps:
- Novità anche per quanto riguarda gli Assegni familiari 2019 calcolo importo Inps visto che sarà ora l’Inps ha mettere a disposizione dei datori di lavoro, i calcoli degli importi spettanti ai lavoratori.
- Tali calcoli, una volta effettuati, saranno messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale attraverso una specifica utility disponibile online dal 1° aprile 2019 e distinti in base al codice fiscale del lavoratore.
- Sarà poi cura del datore di lavoro elaborare con maggiore precisione il calcolo ANF spettante in funzione del contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma pagata mensilmente non può comunque superare la soglia massima indicata dall’Inps.
- Effettuati tutti i calcoli, Il datore di lavoro erogherà gli importi ANF con le modalità di sempre, ossia in busta paga mensile e con conguaglio con le denunce mensili.
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