Divieto retribuzioni in contanti ecco come saranno effettuati i controlli

DIVIETO RETRIBUZIONI IN CONTANTI ECCO COME SARANNO EFFETTUATI I CONTROLLI

A poco più di due mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di pagamento con modalità tracciabili delle retribuzioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato ad intervenire in materia con la nota prot. n. 7369 del 10 settembre 2018, fornendo alcune indicazioni operative in ordine alle modalità con cui il personale di vigilanza è chiamato ad effettuare i controlli.

Il personale ispettivo invierà richiesta di informazioni agli Istituti di credito tramite il modello che l’Ispettorato fornisce in allegato alla nota. Lo stesso dovrà essere inviato, a mezzo PEC o via fax, direttamente alla filiale presso la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti di conto a valere sui quali è stato effettuato il pagamento.

Chiarimenti su emolumenti esclusi – Con l’occasione viene specificato nuovamente che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa, a qualunque titolo. Restano dunque escluse le spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Chiarimenti su modalità di pagamento – L’Ispettorato chiarisce che, stante il tenore letterale della norma, è ammissibile il pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni: in tal caso, infatti, il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

Anche il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” è ammesso qualora sia riportata l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione:

  • indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento;
  • dati del lavoratore/ beneficiario;
  • data ed importo dell’operazione;
  • mese di riferimento della retribuzione.

Modalità di verifica in sede ispettiva – Gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore sul sistema di pagamento adottato. Nel documento, l’Ispettorato analizza in dettaglio le varie fattispecie:

  1. Bonifico bancario sul conto corrente intestato al lavoratore: la verifica viene operata nei confronti della banca di cui il lavoratore è cliente. La banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei codici IBAN indicati (del lavoratore o di altro soggetto da egli indicato) e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione.
    • N.B. La banca non può, invece, dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a distanza di diversi mesi.
  2. Carta di pagamento dotata di IBAN: dovranno essere eseguite le medesime verifiche previste per i pagamenti con bonifico.
  3. Carta prepagata non dotata di IBAN: in questo caso, il pagamento può essere dimostrato unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta (banca issuer), nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.
  4. Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario. La banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:
    • il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;
    • la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;
    • le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza.
  5. Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’Istituto di credito del datore di lavoro potrà fornire le seguenti informazioni:
    • importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l’assegno;
    • data pagamento;
    • eventuale esito dell’assegno.

LEGGI ANCHE Obbligo di consegna della busta paga e le nuove modalità informatiche
Busta paga pagamento tracciato da luglio 2018

(Visited 130 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *