Deduzione stagionali 2019 al 70% – Ai fini IRAP, dal 2019 il costo dei lavoratori stagionali torna ad essere deducibile nella misura ordinaria del 70%. Infatti, la deducibilità integrale prevista dall’art. 1 comma 116 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) è stata disposta per il solo 2018 e, allo stato attuale, non sono alle viste proroghe.

Attesa la formulazione del dato normativo (che fa riferimento al 2018), per i datori di lavoro che hanno l’esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, non appariva chiaro in quale periodo d’imposta la deduzione fosse fruibile in misura integrale.
Con una risposta fornita a Telefisco 2018 (mai recepita – a quanto ci consta – in un documento ufficiale), l’Amministrazione finanziaria ha precisato che si tratta del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017) e, quindi, dell’esercizio “a cavallo” 2018/2019.

A ben vedere, la risposta dell’Agenzia delle Entrate afferma testualmente che, per i “non solari”, la piena deducibilità del costo del lavoro stagionale esplica effetto “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore” della L. 205/2017. Si ritiene che la locuzione “a partire dal” sia frutto di un refuso, posto che, come già rimarcato, l’attuale formulazione della norma non consente l’applicazione del beneficio per più periodi d’imposta. Per i “non solari”, dunque, la misura ordinaria torna ad applicarsi dall’esercizio “a cavallo” 2019/2020.

Per quanto riguarda i requisiti necessari alla fruizione della deduzione, dal momento che la norma non contiene ulteriori indicazioni, dovrebbero rientrare nel relativo ambito applicativo:
– sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR n. 1525/1963;
– sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5-9 del DLgs. 446/97, vale a dire sia imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), sia esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata), sia soggetti del settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).

Essa non si applica, invece, ai soggetti che calcolano il valore della produzione netta sulla base di disposizioni diverse da quelle sopra citate, quali gli enti non commerciali e le Amministrazioni pubbliche. Peraltro, per tali soggetti, la preclusione alla fruizione della deduzione in esame opera soltanto per i lavoratori impiegati nell’attività istituzionale, il cui valore della produzione è calcolato con il metodo c.d. retributivo, mentre compete con riferimento al personale impiegato (anche promiscuamente) nell’attività commerciale eventualmente esercitata.

Per attribuire il diritto alla deduzione dei relativi costi, il lavoratore in possesso dei previsti requisiti deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni, a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Secondo la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07523, per il calcolo dei 120 giorni occorre fare riferimento ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli relativi al primo contratto di assunzione. La deduzione è consentita a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, a condizione che il lavoratore sia complessivamente impiegato per almeno 120 giorni, prendendo anche in considerazione, limitatamente al computo dei giorni, la durata del precedente contratto di lavoro.

Pertanto, se lo stagionale ha lavorato 90 giorni nel periodo d’imposta 2017 (primo contratto) e 35 nel periodo d’imposta 2018 (secondo contratto) con il medesimo datore di lavoro, la deduzione del costo spetta nel periodo d’imposta 2018, con effetto sulla dichiarazione IRAP 2019.

Dal momento che la norma non richiede la consecutività dei 2 anni nei quali devono essere stipulati i contratti di lavoro, si è ipotizzato che la deduzione in esame competa anche nell’ipotesi in cui i contratti riguardino, ad esempio, l’uno il 2016 e l’altro il 2018 (fermo restando il raggiungimento di almeno 120 giorni lavorati, secondo quanto precisato in precedenza).
Il punto pare meritevole di una conferma di fonte ufficiale, ad oggi non ancora intervenuta.

Deduzione spettante da riportare nella dichiarazione IRAP

L’importo deducibile, unitamente alle altre deduzioni eventualmente spettanti a norma dell’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 446/97, va indicato nella dichiarazione IRAPall’interno dei seguenti righi:
– IQ64, per le persone fisiche (imprenditori individuali ed, eventualmente, artisti e professionisti);
– IP70, per le società di persone;
– IC69, per le società di capitali, gli enti commerciali e i soggetti assimilati.

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