Decreto Ristori: altre sei settimane di Cassa Integrazione

Decreto Ristori: nuovi interventi per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Decreto Ristori – il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Ristori che introduce un nuovo pacchetto di misure per sostenere le categorie maggiormente coinvolte dalle misure restrittive contenute nell’ultimo DPCM.

E’ stata prevista un’indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali, per i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera. Introdotte altre 6 settimane di Cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo. Al contempo, è stato prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio.

L’articolo 1, della bozza di decreto che circola in queste ore, posticipa il termine per la presentazione del modello 770 al 30 novembre 2020.

Il decreto, come detto, introduce nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, disposizioni in materia di licenziamento ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane, sono chiamati a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al:

  • a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  • b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Ai fini dell’accesso ai trattamenti, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Decreto Ristori – In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiederanno questi ulteriori trattamenti, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

Contributi a fondo perduto per i soggetti in coprifuoco.
FSBA procedura per la richiesta delle prime nove settimane

 

(Visited 56 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *