CU per redditi esenti invio entro il 31 ottobre

CU per redditi esenti invio entro il 31 ottobre

CU per redditi esenti invioCU per redditi esenti invio – La trasmissione telematica delle CU – Certificazioni Uniche 2018 – contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2018 in merito alla presentazione della C.U.

Il comma 933, dell’art.1, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) modifica alcuni termini previsti in tema di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta.
In particolare, come si legge nel dossier della Camera dei Deputati e del Senato che ha accompagnato la legge di Bilancio 2018, viene modificato in più punti l’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina per l’appunto le dichiarazioni e le certificazioni dei sostituti d’imposta.

Nel dettaglio:

  • intervenendo sul comma 3-bis, del citato articolo 4, si posticipa dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte sui redditi e redigono la certificazione unica sono obbligati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche;
  • si proroga alla medesima data del 31 ottobre (modifiche al comma 4-bis dell’articolo 4) il termine entro il quale tutti i sostituti di imposta, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, devono presentare la dichiarazione unica;
  • introducendo un periodo al comma 6-quinquies, si dispone che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale), può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 31 ottobre di ciascun anno, come previsto dalle modifiche commentate sopra.

Va ricordato che invece, erano tenuti all’invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2018, coloro che nel 2017 avevano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi :

  • degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988;
  • dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449;
  • dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Dovevano, altresì, inviare il flusso coloro che nel 2017 avevano corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

La CU 2018 deve essere, inoltre, presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M) come, per esempio, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Ravvedimento operoso CU 2018 inesatta

Come si presenta la Certificazione Unica

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa al soggetto stesso che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Come anticipato, in relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

La consegna della Certificazione Unica 2018

Va ricordato che, nonostante la proroga dei termini per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, il sostituto di imposta deve inviare al percipiente le certificazioni in formato cartaceo relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, entro il 31 marzo (prorogata a martedì 3 aprile).
Va evidenziato che la Certificazione Unica 2018 deve essere rilasciata in duplice esemplare in forma cartacea oppure, in base alle precisazioni contenute nelle istruzioni per il datore di lavoro, tramite strumenti elettronici. Nell’ipotesi che si opti per tale seconda modalità, al dipendente dovrà comunque essere garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti.

La modalità di consegna mediante strumenti elettronici potrà, dunque, essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica: tale ipotesi non è attuabile nel caso in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto oppure quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Occorre evidenziare, inoltre, che incombe l’onere sul sostituto di imposta di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo diversamente alla consegna di tale certificazione in forma cartacea.

In caso di mancata consegna della CU 2017, il datore di lavoro è sottoposto a sanzioni amministrative di importo minimo di 258 euro fino ad un massimo di 2.065, anche se va sottolineato che l’Agenzia delle Entrate ha la tendenza ad evitare di applicare sanzioni nel caso in cui la consegna della Certificazione Unica avvenga in tempo utile alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

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