Controllo dipendente in malattia

Controllo dipendente in malattia

Il controllo del dipendente assente per malattia

Simulazione di malattia: come può avvenire l’accertamento, da parte dell’azienda, dell’eventuale bugia detta dal lavoratore?

Controllo dipendente in malattia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai preso cinque giorni di malattia. Hai il certificato del tuo medico curante che attesta l’impossibilità a svolgere le tue mansioni per tale periodo. Periodo durante il quale resti a casa durante le fasce di reperibilità per consentire la visita fiscale. La sera però esci con gli amici. Nel corso di uno di questi incontri vi scattate una foto all’uscita di un discopub. Uno dei tuoi amici, che peraltro è un tuo collega di lavoro, pubblica lo scatto sul proprio profilo Facebook. Non hai però considerato che, tra i suoi contatti, c’è il vostro datore di lavoro. Il quale, dopo aver preso conoscenza della vostra serata godereccia, ritenendo che tu abbia simulato la malattia, ti invia una lettera di licenziamento. A tuo avviso, però, si tratta di un provvedimento illegittimo in quanto hai rispettato tutte le precauzioni del caso: la malattia è effettiva per come certificata dal tuo medico curante; hai comunicato la tua impossibilità di lavorare al datore lo stesso giorno in cui ti sei ammalato; ti sei sottoposto alla visita medica e hai personalmente accertato che il certificato fosse trasmesso in via telematica all’Inps; sei infine rimasto a casa per consentire la visita fiscale (che, tuttavia, non è mai arrivata). Insomma, ti sei comportato per come la legge ti impone. Per l’azienda, però, il fatto di essere uscito di casa a divertirti è incompatibile con la malattia. Chi ha ragione tra i due? Come avviene il controllo del dipendente assente per malattia? La questione è stata decisa di recente dal tribunale di Milano. Ecco cosa è stato detto in questa interessante occasione.

Stop licenziamento se la simulazione della malattia è motivata con le foto Facebook del lavoratore

Si può uscire di casa durante la malattia?

Il dipendente può uscire di casa durante la malattia, a patto però che non lo faccia durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale e purché, così facendo, non aggravi la propria malattia, ritardando il rientro al lavoro. La convalescenza, in altri termini, non può essere più lunga di quanto necessario: è dovere primario del lavoratore infatti coltivare l’interesse dell’azienda alla ripresa del servizio nel più breve tempo possibile. A tal fine bisogna ricordare che, una volta arrivato il medico fiscale dell’Inps, non è detto che questi non torni una seconda volta nell’arco della stessa giornata. Egli inoltre può passare da casa del dipendente anche nei sabati, nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

Che mezzi ha il datore di lavoro per verificare se il dipendente è effettivamente malato?

La presenza del certificato medico non esclude la possibilità che il dipendente abbia simulato la malattia. Dunque, nonostante tale documento, il datore di lavoro può effettuare controlli del dipendente assente per malattia. In che modo? Sicuramente con la richiesta di una visita fiscale. È infatti questo il sistema principale che ha l’azienda per verificare se dietro l’assenza si nasconde una bugia e un malato immaginario. Così il datore può chiedere all’Inps di inviare il medico di controllo per l’accertamento.

Non sempre però l’Inps è in grado, nello stesso giorno, di effettuare tutte le verifiche nei confronti dei dipendenti malati. Così l’azienda può anche “autotutelarsi” avvalendosi di un ispettore privato che pedini il lavoratore malato. Non sono state poche le sentenze che hanno confermato il licenziamento nei confronti di chi è stato pizzicato a fare footing, a sollevare pesi nel cortile di casa o a svolgere un secondo lavoro nonostante il certificato medico prescrivesse assoluto riposo.

A questo punto è però importante una precisazione. Prima di procedere al licenziamento è necessario verificare l’incompatibilità tra l’attività svolta durante la malattia e la malattia stessa. Difatti, non tutte le malattie sono incompatibili con altre attività (ludiche, sportive, lavorative, ecc.). In alcuni casi la patologia non necessita di riposo fisico. Se scopo del dipendente non è aggravare la malattia, nulla esclude che una persona con il braccio ingessato possa fare una passeggiata o prendere il sole in spiaggia a patto, come detto, che non lo faccia durante la reperibilità.

Un altro sistema di controllo che ha il datore di lavoro per verificare la malattia del dipendente è contestare il certificato medico con una procedura giudiziale che va sotto il nome di “accertamento tecnico preventivo”.

Fuori da questi casi – si legge nella motivazione della sentenza in commento – il datore di lavoro non può desumere la simulazione dello stato di infermità da indizi (ossia “presunzioni”) quali ad esempio le foto di Facebook o le stesse foto del detective se contestate dal dipendente. Ma se il detective può essere sempre chiamato a testimoniare per riferire al giudice ciò che ha visto, gli scatti sul social network non lo possono fare. Per cui è illegittimo in tal caso il licenziamento. Ciò infatti risulta in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Secondo tale norma «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato solo tramite i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti», ossia l’Inps, «i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda». Il riferimento è chiaramente alla visita fiscale.

In un caso molto simile, in cui un datore di lavoro aveva contestato la reale sussistenza della malattia del dipendente sulla base di semplici presunzioni, la Corte di Appello di Milano ha detto che gli unici sistemi di controllo della malattia del dipendente sono la visita fiscale e l’accertamento tecnico preventivo: sono mezzi che garantiscono l’imparzialità e un certo grado di attendibilità.

Quindi, il datore di lavoro che ha dubbi sull’effettivo stato di malattia del dipendente deve innanzitutto rivolgersi all’Inps per chiedere una visita fiscale e, solo in un secondo momento, può ricorrere ad ulteriori indizi a integrazione di quanto verificato dal medico di controllo.

 

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