Controlli 730 precompilato

Controlli 730 precompilato

LE MODIFICHE AI DATI PRECARICATI FANNO LA DIFFERENZA SUI CONTROLLI

Premessa – A partire dal 2 maggio prossimo i contribuenti per i quali è stato predisposto il 730 precompilato possono accettare, modificare o integrare i dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate; l’integrazione o la modificazione da parte del contribuente ha conseguenze rilevanti sui controlli posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria, in particolar modo con riferimento a quelli formali e preventivi.

Presentazione diretta senza modifiche – Chi presenta il 730 precompilato direttamente o tramite il sostituto d’imposta senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. Il 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate modifiche non rilevanti: l’indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef; l’indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; l’indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; la compilazione del quadro I (imposte da compensare) per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730; la scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F ovvero la richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa in vigore, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

Gli oneri, già indicati nel 730 precompilato, sui quali non sarà effettuato il controllo formale sono:

  • interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese veterinarie e relativi rimborsi;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomìni.

Resta fermo il controllo formale per tutti gli altri dati non comunicati da soggetti terzi.

Presentazione diretta con modifiche – In caso di presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta con modifiche la dichiarazione è soggetta ai controlli formali anche con riferimento ai dati precompilati che non sono stati modificati. Allo stesso modo, l’inserimento nella precompilata dei dati riportati nel foglio allegato alla stessa viene considerata come modifica del modello e pertanto non si avrà alcun vantaggio sui controlli. In pratica se uno specifico onere deducibili o detraibile non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

Presentazione tramite un intermediario – Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi (basti pensare ai dati sugli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale).

Resta fermo che il contribuente può essere comunque soggetto a verifica del possesso dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali quali detrazioni o deduzioni come ad esempio il requisito relativo all’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

730

I controlli preventivi (Legge n°208 del 2015) – Un discorso a parte meritano i c.d controlli preventivi. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata:

  • che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta;
  • che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (non ancora pervenuto);
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro,

l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Le istruzioni ministeriali relative 730/2016, relativo al primo anno di applicazione dei suddetti controlli, prevedono che i controlli preventivi non vengono effettuati se il modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un professionista abilitato, tenuto all’apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Le istruzioni al modello 730/2017 si limitano a prevedere che l’amministrazione può effettuare i controlli «nei casi previsti dalla legge».

L’Agenzia delle Entrate che con la Circolare 12/E 2016 che ha allargato il perimetro operativo dei controlli preventivi stabilendo che gli stessi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati. Tuttavia in attesa di conferma da parte dell’Amministrazione Finanziaria i controlli in commetto dovrebbero trovare applicazione solo qualora il 730 venga presentato con le modalità tradizionali (art.13 D.M. 164/99). Di conseguenza non sarebbero operativi laddove l’invio avverrebbe secondo le indicazioni contenute nel comma 4 dell’art.1 del D.Lgs 175/2014, lo stesso dispone che “la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale”. La mancata applicazione dei controlli preventivi sarebbe anche giustificata dalla circostanza che il professionista fiscale è tenuto all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate per conto dei propri clienti.

 

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