Contributo addizionale Naspi 2018 quanto aumenta con il Decreto Dignità?

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI 2018 QUANTO AUMENTA CON IL DECRETO DIGNITÀ?

Novità 2019Maggiori contributi per tempo determinato compresi i rinnovi

Il Decreto Legge 9 luglio 2018, n. 87, contenente “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” è entrato in vigore il 14 luglio 2018 intervenendo in modo significativo sia sulla disciplina del contratto a tempo determinato che su quella della somministrazione di lavoro.

In entrambi i casi il legislatore ha previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, per ogni proroga o rinnovo del contratto. Tale contributo di finanziamento della Naspi è attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è posto interamente a carico del datore di lavoro. Su di esso non sono applicabili neanche gli sgravi contributivi o le agevolazioni alle assunzioni.

Eccezioni – La legge prevede alcune specifiche esclusioni dal campo di applicazione dell’obbligo di versamento del contributo addizionale:

  • lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, con la specifica indicazione del lavoratore sostituito nel contratto di lavoro;
  • lavoratori assunti a termine per svolgere le attività stagionali previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, limitatamente ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2015;
  • apprendisti;
  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Rimborso del contributo versato – Il datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato mentre è in corso, con la stessa persona, un contratto a termine, recupera dall’Inps tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale NAspi. Qualora, invece, si proceda alla riassunzione a tempo indeterminato dopo che il contratto a termine sia scaduto, il recupero del contributo addizionale versato è possibile a condizione che la riassunzione avvenga entro i successivi sei mesi, detraendo dalle mensilità di rimborso spettanti un numero di ratei ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

L’INPS ha poi affermato, con il messaggio n. 4152 del 2014, che la restituzione opera anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva ad un contratto a termine avvenga con contratto di apprendistato.

Aspetti critici delle novità introdotte – L’aggravio dell’onere contributivo in esame, previsto dal decreto dignità, presenta due aspetti particolarmente critici che, auspicabilmente, potranno essere corretti in fase di conversione in legge:

  1. stando al tenore letterale della norma parrebbe che l’aumento del contributo si applichi ad ogni proroga o rinnovo, potendo dunque arrivare fino ad una aliquota massima pari a: 1,4% + 0,5%*4 = 3,4% in totale. Se così fosse si tratterebbe di un incremento davvero eccessivamente oneroso del costo del lavoro a termine.
  2. Il testo del decreto non esclude da tale rincaro i contratti di somministrazione, che tuttavia sono già di per sé gravati da una imposizione contributiva maggiorata rispetto agli ordinari contratti a termine.

Decreto dignità in vigore da oggi 14/07/2018

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