Contributi figurativi e Quota 100 – L’art. 14 del DL 4/2019 ha istituito, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2021, la nuova pensione anticipata con requisito “Quota 100”: si tratta, in sostanza, di un trattamento anticipato che può essere ottenuto da chi ha compiuto 62 anni di età e possiede almeno 38 anni di contributi accreditati presso le gestioni amministrate dall’INPS.

Ma ai fini dei 38 anni di contribuzione si può far valere anche la contribuzione figurativa? Il DL 4/2019 sul punto non si pronuncia, lasciando intendere, quindi, che i contributi figurativi valgano pienamente ai fini sia del diritto, che della misura della pensione con “Quota 100”.

L’INPS, però, con la circolare n. 11/2019 chiarisce che, oltre al requisito di 38 anni di contribuzione, ai fini del diritto alla “Quota 100” sia necessario anche soddisfare l’ulteriore requisito di 35 anni di contribuzione utile alla pensione di anzianità: bisogna, in pratica, avere alle spalle 35 anni di contributi “al netto” dei contributi figurativi accreditati per periodi di disoccupazione indennizzata e malattia non integrata dal datore di lavoro.

La necessità di soddisfare questo ulteriore requisito contributivo deriva dalla legge di revisione degli ordinamenti pensionistici del 1969; nello specifico, l’art. 22, comma 1 della L. 153/1969 prevede che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi hanno diritto alla pensione di anzianità a condizione che:
– abbiano cessato l’attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione;
– siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell’assicurazione (quindi sia verificato il requisito di 35 anni di anzianità assicurativa);
– possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonché quella di cui alla L. 96/55, con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia (come chiarito dalla circolare INPS n. 180/2014).

I soggetti tenuti a soddisfare il requisito di 35 anni di contributi ai fini delle pensioni di anzianità e anticipate, senza considerare i periodi di disoccupazione indennizzata e di malattia non integrata sono, in base alla L. 153/1969: gli iscritti presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) ed i lavoratori delle miniere, delle cave e delle torbiere; gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali.

L’INPS, con la circolare n. 35/2012, al punto 2.1, precisa poi che, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

In conclusione, gli iscritti presso l’AGO (assicurazione generale obbligatoria, che comprende il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi), in possesso di contribuzione accreditata alla data del 31 dicembre 1995, per ottenere la pensione anticipata con “Quota 100”, la pensione anticipata ordinaria e la generalità delle pensioni di anzianità, oltre ai requisiti prescritti per ciascuna tipologia di trattamento devono possedere 35 anni di contribuzione, esclusi i periodi di disoccupazione e malattia.

Quota 100 in dettaglio breve analisi

Verifiche da effettuare prima di inviare le dimissioni per pensionamento

Il lavoratore che ritiene di aver maturato i requisiti utili per la “Quota 100” deve dunque effettuare le seguenti verifiche, prima di inviare le dimissioni per pensionamento:
– compimento di 62 anni di età;
– accreditamento di 38 anni di contribuzione presso le gestioni previdenziali amministrate dall’Inps; il requisito può essere raggiunto anche cumulando i contributi accreditati presso gestioni differenti, escluse le casse dei liberi professionisti;
– se iscritto presso una gestione facente parte dell’AGO, accreditamento di 35 anni di contributi, con esclusione della contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia;
– nel caso in cui la “Quota 100” sia ottenuta attraverso il cumulo, se tra le gestioni coinvolte almeno una prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

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