Contributi Artigiani e Commercianti 2019

Contributi Artigiani e Commercianti 2019

Contributi Artigiani e Commercianti 2019Contributi Artigiani e Commercianti 2019 – Con la circolare n. 25 pubblicata ieri, l’Inps ha reso noti gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2019.

In particolare, viene ricordato che il limite del 24% – relativo alla percentuale contributiva per artigiani e commercianti, previsto come traguardo finale dall’articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011– è stato raggiunto già nel 2018.

Il richiamato decreto ha, infatti, previsto che – a partire dal 1° gennaio 2012 – le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche di artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

Tanto premesso, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari al:

  • 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
  • 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Confermata anche per il 2019 la riduzione del 50% dei contributi dovuti per i suddetti contribuenti con età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Obbligo, quest’ultimo, reso strutturale dalla Manovra 2019.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., entrambe le categorie di contribuenti devono versare, inoltre, il contributo per le prestazioni di maternitàstabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di 0,62 euro mensili.

Contribuzione sul minimale di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.878,00 euro.
Sulla base delle percentuali sopra indicate, pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come di seguito riportato.
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni:

  • 3.818,16 euro (3.810,72 IVS + 7,44 maternità), se artigiani;
  • 3.832,45 euro (3.825,01 IVS + 7,44 maternità), se commercianti.

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

  • 3.413,27 euro (3.405,83 IVS + 7,44 maternità), se artigiani;
  • 3.427,56 euro (3.420,12 IVS + 7,44 maternità), se commercianti.

Per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per il 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.878,00 euro annui in base alle citate aliquote e sino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di47.143,00 euro.
Oltre questo importo rimane confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Massimale imponibile di reddito annuo
Per l’anno 2019, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.572,00.
Si fa presente che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Inoltre, si precisa che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, a 102.543,00 euro.

Contribuzione a saldo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2019, ai redditi 2019, da denunciare al fisco nel 2020).

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2019, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
I contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Regime contributivo agevolato 
La Legge di bilancio 2019 ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato, cui consegue la facoltà del beneficiario di usufruire anche del regime previdenziale agevolato, al quale non è stata apportata alcuna modifica.
L’accesso al regime agevolato ha natura facoltativa e avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.
Detto regime, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2019 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2018 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2019 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
Infine, coloro che intraprendono una nuova attività nel 2019, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.

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