Contratto di lavoro intermittente

Contratto di lavoro intermittente

Nei settori caratterizzati da una forte stagionalità, il contratto di lavoro intermittente può rappresentare per l’azienda una soluzione per fronteggiare una maggiore domanda di lavoro, anche in relazione a determinati periodi settimanali, mensili o annuali.

Rispetto ad altre forme contrattuali, la prestazione nei rapporti di lavoro intermittente è discontinua, il lavoratore si mette infatti a disposizione del datore che potrà chiamare il dipendente in relazione alle proprie esigenze. Il lavoro a chiamata garantisce così sia la regolarizzazione di prestazioni lavorative discontinue sia una maggiore flessibilità organizzativa all’azienda.

Il lavoro intermittente è caratterizzato dalle prestazioni a carattere discontinuo rese dal lavoratore secondo le richieste dell’impresa.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 giugno 2013 n.27.

Questa comunicazione dal 1° dicembre 2016 è di competenza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:

Per utilizzare la casella di posta, non è necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF.

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L’invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all’utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del lavoro intermittente. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero faxdell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.
È disponibile l’elenco dei numeri fax dell’ITL.

Sintesi dei documenti
:

Invio tramite servizio informatico

Il servizio informatico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda.

Il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata anche per il tramite del proprio Consulente del lavoro o dei soggetti abilitati ai sensi della Legge n.12/1979.

Gli intermediari e le aziende si dovranno registrare come aziende a Cliclavoro e inviare la richiesta di accreditamento a “Servizi Lavoro”, selezionando “Gestione Intermittenti”.

Per richiedere l’abilitazione al Ministero del lavoro è necessario inviare tramite upload su “Servizi Lavoro”, i seguenti documenti firmati:

Le aziende già registrate a Cliclavoro non dovranno effettuare nuovamente l’accreditamento.

È disponibile una guida alla compilazione del form online.

La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro, fa fede per documentare l’avvenuto adempimento.

Il contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in quest’ultimo caso non trova però applicazione la disciplina introdotta dal DL 87/2018(c.d. decreto “dignità”), ovvero l’inserimento della causale o il rispetto della durata e degli intervalli. Essendo una tipologia contrattuale autonoma e distinta, al lavoro a chiamata si applica una specifica disciplina, contenuta nel DLgs. 81/2015.

L’utilizzo del lavoro intermittente è sottoposto a limiti soggettivi, oggettivi e quantitativi. Di fatto, è possibile la stipula solamente con lavoratori sotto i 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, o sopra i 55 anni (art. 13comma 2 del DLgs. 81/2015).
Per quanto attiene ai requisiti oggettivi, il ricorso al lavoro intermittente è possibile soltanto per quelle attività individuate dai CCNL, o, in mancanza della contrattazione collettiva, da un apposito decreto del Ministero del Lavoro (art. 13, comma 1 del DLgs. 81/2015). Quest’ultimo, con il DM 23 ottobre 2004, ha stabilito che è lecito il ricorso al lavoro intermittente per lo svolgimento di attività discontinue indicate nella tabella allegata al RD n. 2657/1923. A titolo esemplificativo, si tratta di: camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere; interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo; servizi di salvataggio presso stabilimenti balneari; commessi di negozio.

Dal punto di vista quantitativo invece, tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore è possibile ricorrere al lavoro intermittente per un numero di giornate non superiori a 400 nell’arco di tre anni solari; in caso di superamento il rapporto si trasforma in un contratto a tempo pieno ed indeterminato. Sono esclusi dal rispetto del limite delle 400 giornate i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (art. 13 comma 3 del DLgs. 81/2015).

Il contratto individuale è stipulato in forma scritta solo per fini di prova e deve contenere al suo interno il trattamento economico e normativo, i requisiti oggettivi e soggettivi, le modalità di chiamata, nonché l’eventuale presenza della clausola di disponibilità con cui il lavoratore si mette a disposizione e si obbliga a rispondere alla chiamata del datore. Il dipendente riceverà così la normale retribuzione per l’attività effettivamente prestata, secondo i minimi stabiliti dai CCNL, e l’indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro.

La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto della misura minima fissata con il DM 10 marzo 2004, ovvero il 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato (minimo, contingenza, EDR, ratei mensilità aggiuntive).
Ad esempio lavoratore intermittente, liv. 7 del CCNL Pubblici esercizi, si mette a disposizione per la giornata di sabato per 8 ore; nel caso non venga chiamato percepirà l’indennità di disponibilità pari a 13,52 euro (paga base più contingenza, 1.252,09; ratei di 13° e 14°, 1.252,09/12 x 2=208,68; quota mensile indennità, 20% di 1.460,77=292,15; quota oraria, 292,15/172=1,69; indennità di disponibilità, 1,69 x 8=13,52).

L’assenza di clausola non comporta l’obbligo di risposta del lavoratore

La mancata risposta da parte del lavoratore con obbligo di disponibilità, senza una valida giustificazione, può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo al rifiuto (art. 16comma 5 del DLgs. 81/2015).

L’assenza della clausola non comporta l’obbligo di risposta del lavoratore, ma in tal caso riceverà solamente la normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato.
Dal punto di vista amministrativo, si ricorda che l’assunzione deve essere effettuata con modello Unilav, indicando la presenza o meno della clausola di disponibilità, mentre la chiamata deve essere comunicata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, attraverso l’invio del modello UNI-Intermittente mediante sms, posta elettronica o il portale Clic Lavoro (art. 15 comma 3 del DLgs. 81/2015).

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