Contratti di apprendistato: nuove modalità di contribuzione

Contratti di apprendistato

l’INPS spiega le nuove modalità di contribuzione

Con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018, l’INPS riprende ed esamina in dettaglio l’intera disciplina previdenziale dei contratti di apprendistato, con riferimento a tutte e tre le tipologie previste dall’ordinamento vigente.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni.
Nel caso non sia stato completato l’obbligo scolastico, il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore:

  • a tre anni;
  • a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale.

È possibile prorogare di un anno il contratto:

  • per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
  • per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

La retribuzione dell’apprendista è pari a:

  • zero, per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo;
  • il 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
  • alla misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

È possibile trasformare il contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello per il conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”: in ogni caso, la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Apprendistato professionalizzante
La circolare esamina in particolare due fattispecie atipiche di apprendistato professionalizzante:

  • con i beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, in deroga ai limiti di età previsti in via ordinaria; stante l’abrogazione delle iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria, questa fattispecie contrattuale di cui all’articolo 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015, ma incide unicamente sul regime contributivo applicabile ratione temporis alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità;
  • con i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, allo scopo di favorirne la “qualificazione o riqualificazione professionale”. Tale possibilità non si applica ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, non l’abbiano ancora percepita.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il contratto è finalizzato:

  • al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
  • al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
  • allo svolgimento di attività di ricerca;
  • allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Incentivi per il contratto di apprendistato di primo livello
Con riferimento ai contratti di apprendistato di primo livello:

a) non trova applicazione il contributo di licenziamento;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ridotta alla misura del 5%;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, oggi destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Beneficiari di trattamento di disoccupazione e mobilità
In caso di contratto stipulato con questa tipologia di lavoratori, si applica la riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro alla misura prevista per gli apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non.
È però esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Esposizione in Uniemens
L’INPS riepiloga i codici contribuzione che dovranno essere utilizzati a partire dal mese di dicembre 2018.

Apprendistato di primo livello. Per l’esposizione nel flusso Uniemens degli apprendisti assunti da datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, vengono istituiti i seguenti nuovi codici TipoContribuzione:

  • Y1 primo anno se numero dipendenti inferiore a 10 – N1 se in sotterraneo;
  • Y2 secondo anno se numero dipendenti inferiore a 10 – N2 se in sotterraneo

A partire dal 25° mese dall’assunzione, tali lavoratori dovranno essere esposti nel flusso con il codice TipoContribuzione già in uso “J9” e “K9”.
Per gli apprendisti assunti dal settembre 2015, i datori di lavoro interessati che abbiano utilizzato codici TipoContribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive dovranno valorizzare, come , il codice causale di nuova istituzione “L602”, e indicare in l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.

Percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione
Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante avvenute entro il 31 dicembre 2016, si devono utilizzare i seguenti codici contribuzione:

  • J3 per lavoratori in mobilità per i primi 18 mesi di assunzione (aliquote ridotte) – K3 se in sotterraneo
  • J5 per lavoratori in mobilità dal 19° mese in poi (aliquota datore piena, aliquota lavoratore ridotta) – K5 se in sotterraneo

Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante avvenute entro dal 1° gennaio 2017, si devono utilizzare i seguenti codici contribuzione:

  • Z0 per aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° mese, o con numero addetti superiore a nove di nove (aliquota 10%) – W0 se in sotterraneo
  • Z1 per aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 1° al 12° mese (aliquota 1,5%) – W1 se in sotterraneo
  • Z2 per aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 13° al 24° mese (aliquota 3%) – W2 se in sotterraneo

Con riferimento agli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2017, i datori di lavoro interessati che abbiano utilizzato codici TipoContribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive dovranno valorizzare, come , il codice causale di nuova istituzione “L602”, e indicare in l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.

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