Conguagli 730 nuovo modello CSOConguagli 730 nuovo modello CSO – Con il provvedimento n. 58168 pubblicato ieri, 12 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello CSO per la comunicazione della sede telematica per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dalla stessa Agenzia, al fine dell’effettuazione dei conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DM 31 maggio 1999 n. 164, infatti, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono provvedere a inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai modelli 730 elaborati, i relativi risultati contabili derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo ai dipendenti, pensionati o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730.

L’Agenzia delle Entrate provvede poi a trasmettere ai sostituti d’imposta i modelli 730-4ricevuti:
– affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli, a debito o a credito, sulle retribuzioni, pensioni o compensi erogati;
– in via telematica, presso la “sede telematica” indicata dai sostituti stessi.
La “sede telematica” presso cui ricevere i modelli 730-4 da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere:
– quella propria del sostituto d’imposta, abilitato a Fisconline o Entratel;
– oppure quella di un intermediario incaricato, abilitato a Entratel (es. dottore commercialista o consulente del lavoro);
– oppure quella di una società del gruppo, abilitata a Entratel.

La comunicazione della sede telematica deve avvenire, di regola, con il “quadro CT” della Certificazione Unica, da parte dei sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.
La comunicazione della sede telematica può avvenire anche mediante l’apposito modello “CSO”, la cui nuova versione è stata approvata ieri dall’Agenzia delle Entrate, in sostituzione di quella approvata con il provvedimento del 22 febbraio 2013 n. 23840, nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell’anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il quadro CT (cfr. circ. Agenzia Entrate 12 marzo 2018 n. 4).

L’utilizzo del modello CSO è in ogni caso obbligatorio se i sostituti d’imposta intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell’intermediario o modifica dello stesso).
Al riguardo, il nuovo modello CSO prevede un’apposita casella da barrare per richiedere all’Agenzia delle Entrate il re-inoltro dei file relativi ai modelli 730-4 già messi a disposizione presso la “vecchia” sede telematica che viene sostituita. Le relative istruzioni precisano che:
– questa casella può essere barrata solo se l’invio del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre;
– la casella barrata in sede di prima comunicazione non produce alcun effetto.

Comunicazione ad hoc per la cessazione della delega

Con il provvedimento di ieri è stata inoltre approvata un’apposita scheda riservata all’intermediario delegato dal sostituto d’imposta alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, che intende comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto di delega. Secondo quanto stabilito dalle relative istruzioni:
– con la sottoscrizione della scheda, l’intermediario dichiara di aver informato il sostituto d’imposta delegante sull’obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva;
– la scheda può essere trasmessa esclusivamente nel periodo che va dal 15 settembre al 15 gennaio dell’anno successivo, nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto;
– la trasmissione della scheda avviene in via telematica, con le credenziali di abilitazione dell’intermediario.

Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile (modello 730-4) di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale:
– entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili;
– tramite i servizi telematici dell’Agenzia;
– sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in esame.

Come precisato dalle istruzioni al nuovo modello CSO, con riferimento all’INPS le modalità sopra indicate per la ricezione dei modelli 730-4 si applicano limitatamente alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente; in relazione alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati, infatti, l’INPS riceve i modelli 730-4 mediante l’utilizzo dei propri canali telematici.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL 730 E AGGIUNGILO AI PREFERITI

Mancata indicazione di redditi nel 730 Doppia sanzione da regolarizzare

Integrativa di un 730 congiunto