Congedo parentale e maternità obbligatoria Gestione separata nuove regole

Congedo parentale e maternità obbligatoria Gestione separata nuove regole

Con la Circolare n. 109 del 16 novembre 2018, l’INPS detta le istruzioni operative per la corretta fruizione, da parte dei lavoratori a vario titolo iscritti alla gestione separata, dei congedi previsti dalla legge a tutela della genitorialità.
A partire dal 14 giugno 2017, infatti, sono in vigore nuove regole per il diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa e nuove modalità di fruizione del congedo parentale.



Congedo di maternità
Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), possono fruire della tutela della maternità obbligatoria senza alcun obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
La nuova disciplina si applica anche in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Requisito di base è il possesso di almeno tre mensilità di contribuzione, dovuta o versata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

N.B. Non è dunque più necessario produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa in quanto il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.

In caso di parto fortemente prematuro o avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno.

In caso di maternità flessibile, non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Tale opzione però deve comunque essere comunicata all’Istituto, nell’ambito della domanda di maternità, per consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.

Inoltre, non è più necessario rendere all’INPS le dichiarazioni di responsabilità per il ricovero del figlio nè l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa, né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.
Tali dichiarazioni, infatti, non sono più rilevanti per l’erogazione dell’indennità di maternità.
L’obbligo di astensione effettiva permane soltanto in caso di interdizione durante la gravidanza.

Congedo parentale e maternità obbligatoria Gestione separataCongedo parentale
I mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori sono aumentati da tre a sei mesi ed è stato ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Al riguardo l’Istituto analizza alcuni casi concreti:

  1. padre lavoratore dipendente che ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato: la madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale;
  2. padre che non fruisce del congedo parentale; madre iscritta alla Gestione separata che ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato: se la madre diviene lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato;
  3. madre genitore solo che ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato: se diviene lavoratore dipendente può fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale.

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N.B. I lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, ma non ad ore.

Per la fruizione del congedo nel primo anno di vita, il periodo di riferimento all’interno del quale devono essere state accreditate le tre mensilità di contribuzione è il medesimo che si prende a riferimento per l’accertamento del diritto all’indennità di maternità o paternità. Tuttavia, con riferimento al congedo parentale, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni: il riconoscimento dell’indennità, dunque, è ammesso a condizione che sussista il versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento.

Se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.

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