Congedo 15 giorni COVID-19 – L’INPS, con la circolare n. 45, pubblicata ieri, ha fornito le istruzioni operative in merito alla fruizione del congedo speciale di cui all’art. 23 del DL 18/2020 e dei permessi di cui alla L. 104/92, aumentati per effetto dell’art. 24 del medesimo decreto.
Con tale circolare sono state inoltre impartite ai datori di lavoro le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.

Nella circolare viene precisato che i dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, ad autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della relativa fruizione.

L’Istituto chiarisce inoltre che in attesa dell’adeguamento delle procedure informatiche ai fini della presentazione delle istanze – di cui l’INPS darà comunicazione con successivo messaggio – i datori di lavoro dovranno consentire ai propri dipendenti di fruire del congedo e dovranno inoltre provvedere al pagamento della relativa indennità (ad adeguamento avvenuto i lavoratori dovranno comunque presentare l’istanza all’INPS), così come, in tale periodo di attesa, anche gli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’Istituto ne potranno fruire.
Per tali lavoratori viene precisato che eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, come disposto dal decreto “Cura Italia”, non potranno essere convertiti nel congedo speciale.

Per i dipendenti privati, i datori di lavoro dovranno comunicare all’INPS attraverso il flusso UniEmens le giornate di congedo fruite. Per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, la comunicazione dovrà avvenire con il flusso DMAG utilizzando i codici evento forniti dalla circolare in commento.

Come già rilevato, per la fruizione del congedo speciale, sia a conguaglio che a pagamento diretto, i dipendenti devono presentare la domanda al datore di lavoro e all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso, mentre i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare la domanda unicamente al proprio datore di lavoro.

I datori di lavoro dovranno comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, utilizzando i seguenti codici evento:

  • MV2 – congedo parentale riferito a figli di età non superiore a 12 anni;
  • MV3 – congedo parentale, privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • MV4 – estensione dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92 (fruizione giornaliera);
  • MV5 – estensione dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92 (fruizione oraria).

Congedo per i dipendenti del settore pubblico– Le modalità di fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’Inps, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Genitori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS – Ai genitori iscritti alla gestione separata richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.

Analoga tutela è prevista per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Anche per costoro è stata ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.

Oltre agli interventi sopra esposti, l’art. 24 del DL 18/2020 ha previsto, in aggiunta ai tre giorni di permesso mensile già riconosciuti dall’art. 33, comma 3 della L. 104/1992, il diritto a ulteriori dodici giorni di permesso, da fruire complessivamente nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2020.

Il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Diritto a ulteriori 12 giorni di permesso 104

I beneficiari sono i lavoratori che prestano assistenza a un familiare di cui sia accertata una grave disabilità, che sia coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto; parente o affine entro il secondo grado; parente o affine entro il terzo grado solo qualora i genitori, il coniuge, la parte di unione civile, il convivente di fatto, della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Ai sensi dell’art. 33, comma 6, tale diritto spetta anche al lavoratore dipendente per far fronte alle necessità connesse al proprio status di portatore di handicap grave.

Richiamato l’ambito di applicazione, con la circolare in esame l’INPS chiarisce che, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni previsti dall’art. 33, è possibile spendere tali 12 giornate anche consecutivamente nel corso di un solo mese, anche frazionandoli in ore.
In proposito, l’INPS fa presente che, ai fini del frazionamento e del riproporzionamento in caso di rapporto di lavoro part time, potranno essere utilizzati gli algoritmi previsti per la divisione oraria dei tre giorni ordinariamente previsti dalla legge.

Restano ferme anche le indicazioni per la cumulabilità di tali permessi in capo allo stesso lavoratore. Ad esempio, spiega l’INPS “il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12)”.

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