compensi a collaboratori e beni strumentali Forfettari

compensi a collaboratori e beni strumentali forfettari sotto la lente

Uno dei punti di intervento della manovra su cui in questi giorni si sente spesso parlare riguarda il regime forfettario al 15% (c.d. flat tax). Il regime è già in essere dal 2015 (introdotto con la Legge n. 190/2014) e prevede già l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF delle addizionali e dell’IRAP, con applicazione dell’aliquota del 15%. L’aliquota tuttavia è ridotta al 5% per i primi 5 anni per chi inizia una nuova attività e rispetta determinati requisiti. Uno dei punto non ancora discussi riguarda proprio quest’ultimo aspetto, ossia se la manovra del nuovo anno lascerà inalterato tale beneficio oppure ci sarà qualche margine di intervento al riguardo.

In particolare, ad oggi per fruire dell’aliquota ridotta è necessario che: 1) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; 2) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; 3) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.
Uno degli interventi che quasi certamente ci sarà, invece, è l’innalzamento dei limiti dei ricavi/compensi al di sotto dei quali bisogna mantenersi per poter operare nel regime. Si ricorda che i limiti rappresentano uno dei requisiti previsti per scegliere il regime di favore e già sono stati ritoccati con la Legge di Bilancio 2016 (le soglie variano a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata).

Gli altri requisiti – Attualmente altro requisito da rispettare per stare nel forfettario riguarda i compensi ai collaboratori/dipendenti: il contribuente deve aver sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Inoltre, il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Si parla che la manovra vorrebbe intervenire anche su citati limiti innalzando gli attuali 5.000 euro (per i compensi a collaboratori/dipendenti) e gli attuali 20.000 euro (con riferimento al costo dei beni strumentali) o addirittura eliminando del tutto i due requisiti (prospettiva questa poco probabile poiché bisognerebbe trovare le risorse disponibili).
Ovviamente ciò, insieme all’innalzamento del limite dei ricavi/compensi, avrà come effetto immediato l’ampliamento della platea di soggetti che saranno tentanti ad agire nel regime di favore viste anche le numerose semplificazioni fiscali connesse (esonero dall’emissione della fattura elettronica; esonero dichiarazione IRAP; esonero liquidazione e dichiarazione IVA; ecc.).

Le cause di esclusione – Nessun intervento pare, invece, dovrebbe esserci con riferimento alle cause di esclusione dal regime, previste dal comma 57 della Legge n. 190/2014. Dunque, dovrebbero continuare a non potersi avvalere del forfetario: i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale; i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Regime forfetario nuove condizioni di accesso

CU per redditi esenti invio entro il 31 ottobre

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