Co.co.co. nuovo aumento contributivo dal 1° gennaio 2018

CO.CO.CO. NUOVO AUMENTO CONTRIBUTIVO DAL 1° GENNAIO 2018

Con l’avvento del nuovo anno si conclude l’inesorabile tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) per quanto concerne l’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. Dal 1° gennaio 2018, infatti, l’onere contributivo sale di 1 punto percentuale, a cui si aggiunge anche lo 0,51% in più dal 1° luglio 2017, attestandosi così al 34,23%.

Il punto – Mentre il Governo sta parlando proprio in questi giorni di abolire la tanto odiata Riforma Fornero, ecco che intanto le imprese e i lavoratori devono fare i conti con le norme in essa contenute. Una tra le tante conseguenze che tutt’ora affligge le imprese, ma anche i lavoratori, è l’eccessivo costo contributivo da versare alle casse dell’INPS. Il caso più eclatante è quello dei collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Per tali soggetti l’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto un aumento graduale che ha portato il carico contributivo nell’arco di 6 anni circa (dal 2012 al 2018) dal 26% al 33%!

Ma la Riforma Fornero non è stata l’unica Legge che ha disposto l’aumento contributivo per i co.co.co.; anche il Jobs Act autonomi (L. n. 81/2017) all’art. 7“Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL” ha disposto recentemente un aumento dell’aliquota che s’inserisce appunto nella tabella stilata dall’ex ministro del lavoro.

In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli Uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è scattata un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

Il carico contributivo – Ricapitolando, quindi, il carico contributivo complessivo che dovranno corrispondere i co.co.co., a decorrere dal 1° gennaio 2018, risulta così formato:

  1. 33,00%, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
  2. 0,50%, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata Legge Finanziaria 2007);
  3. 0,22% disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  4. 0,51%, a decorrere dall’1 luglio 2017, per finanziare la DIS-COLL.

Pertanto, per i soggetti su individuati l’aliquota contributiva – a decorrere dal 1° gennaio 2018 – è pari al 34,23%. Nulla cambia, invece, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: per questi ultimi, infatti, rimane ferma l’aliquota contributiva del 24%.

Campodi applicazione – Si ricorda che la percentuale contributiva appena individuata opera esclusivamente per i collaboratori e soggetti assimilati senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.Iva, ed in particolare:

  • amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica
  • revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • liquidatore di società;
  • collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio;
  • co. co. co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase);
  • collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa.;
  • rapporti di co. co. co. Prorogati;
  • consulente parlamentare;
  • collaborazioni coordinate e continuative – D.Lgs. n. 81/2015.

Versamento contributivo – È appena il caso di precisare che rimane comunque immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un 1/3 e 2/3.

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite:

  • il modello F24 telematico per i datori privati;
  • e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

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