CIGO – chiarimenti sul termine di istanza in caso di eventi meteo

CIGO – CHIARIMENTI SUL TERMINE DI ISTANZA IN CASO DI EVENTI METEO

Laddove un’azienda presenta un’unica istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo, l’INPS determina il rigetto della domanda per “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.

Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

In alternativa, l’azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

Facciamo alcuni esempi.

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.

Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l’azienda potrà comunque ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.

Esempio.
Se l’azienda ha presentato, entro il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione “fuori termine” per entrambi gli eventi e l‘azienda potrà presentare nuovamente domanda esclusivamente per l’evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.
Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di CIGO che alla data del 18.10.2017 risultano in corso di istruttoria o, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.

Ad esempio.
Se l’azienda ha presentato, entro il 30 settembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017 mentre dovrà essere confermato il rigetto per l’evento meteo del 31 luglio 2017.

Nuovo termine di istanza – Si ricorda che il Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l’8 ottobre 2016, è intervenuto in maniera importante sul D.Lgs. n. 148/2015, che dal 24 settembre 2015 ha completamente rivisitato l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, all’art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 148/2015 il legislatore introduce un nuovo termine di presentazione delle istanze di CIGO al fine di rendere più agevole la richiesta di autorizzazione alla CIGO. Infatti, in caso di eventi oggettivamente non evitabili (es. maltempo) la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Grazie a tale modifica, a decorrere dall’8 ottobre 2016, i datori di lavoro hanno più di 30 giorni a disposizione per richiedere la CIGO in caso di eventi oggettivamente non evitabili; negli altri casi, invece, rimane fermo il termine dei 15gg.

Premesso che il nuovo termine si applica alle domande presentate dall’8 ottobre 2016, sicuramente l’estensione del termine di presentazione della domanda di CIGO, per le sopra elencate casistiche, realizza una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende.

Istanze di proroga della CIGO – In merito alla proroga delle istanze di CIGO, l’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 148/15 prevede che “le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane”.

Rispetto al precedente art. 6 della L. n. 164/75, è venuto meno il riferimento ai “casi eccezionali” che determinavano la possibilità di richiedere le proroghe. In origine, e proprio in virtù di tale eccezionalità, era un diverso Organo ad avere competenza decisoria in merito, ossia il Comitato speciale di cui all’art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n. 788.
Successivamente, in base all’art. 26 della legge n. 88 del 9.3.89, detto Comitato è stato sostituito dal Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti (GPT), con competenze limitate alla sola decisione dei ricorsi e non avente quindi più funzioni decisorie in merito alle richieste di proroga di CIG oltre le 13 settimane.

Già sotto la previgente normativa si assisteva a un progressivo affievolirsi della caratteristica di eccezionalità delle proroghe di CIGO, determinata sia – come visto – dall’assimilazione delle stesse alle prime istanze per quanto riguarda le competenze decisorie, sia dagli orientamenti amministrativi che hanno reso possibile la concessione delle proroghe stesse con ampi margini di valutazione.

Sebbene dalla normativa oggi vigente (art. 12 d.lgs. 148/15) sia scomparso il riferimento all’eccezionalità dal testo della norma relativa alle proroghe CIGO, dall’esame dei ricorsi al Comitato Amministratore della G.P.T. emergono ancora prassi difformi nelle istruttorie, atteso che in alcuni casi l’istanza è rigettata poiché la data di ripresa dell’attività lavorativa indicata nella domanda presentata dall’azienda risulta coincidente con l’inizio di una proroga del periodo di CIGO originariamente richiesto.

A tal proposito, si ribadisce che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. In tali casi, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno ma andrà vagliato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.

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