Cassa integrazione decreto cura italia: indicazioni INPS

Cassa integrazione decreto cura italia

Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: prime informazioni dell’INPS

Cassa integrazione decreto cura italia – Il 20 marzo 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’Inps ha fornito, con il messaggio n. 1287, le prime informazioni su: Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’Istituto ha ritenuto fornire una prima sintetica illustrazione relativa agli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid, anticipando che le istruzioni operative e procedurali saranno fornite con una successiva circolare illustrativa, che sarà pubblicata una volta ottenuto il parere favorevole del Ministero.

Cassa integrazione ordinaria– La causale da utilizzare è “COVID-19 nazionale”. Possono presentare la domanda:

  • Le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • Le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • Le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Le imprese addette all’armamento ferroviario;
  • Le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • Le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Le aziende non devono redigere e allegare la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari e possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale, nel caso, le precedenti domande saranno annullate d’ufficio.

Ricordiamo che per la cassa integrazione ordinaria per emergenza Covid-19, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale e non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, di contro è necessario che i lavoratori siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. E’ possibile presentare le domande entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le aziende che in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere la cassa integrazione in deroga.

Per quanto riguarda l’erogazione della prestazione, oltre alla modalità ordinaria, con anticipazione da parte del datore di lavoro e compensazione in UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le sopravvenute difficoltà finanziarie.

Fondo di integrazione salariale (FIS) – Allo scopo di assicurare un accesso più agevole alla prestazione e garantirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto dei limiti delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, a cura del datore di lavoro, esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione) – La domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale, l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale. Sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le sopravvenute difficoltà finanziarie.

Cassa integrazione in deroga COVID-19 – il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane e per tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti; o comunque esclusi dal campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). I datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti sono subordinati alla sottoscrizione dell’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. I datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 5 dipendenti, non sono subordinati alla sottoscrizione dell’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. La prestazione è concessa previo decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate e saranno presentate esclusivamente sui portali regionali, ovvero, delle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Sarà poi compito delle Regioni inviare il flusso all’Inps. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Inps e il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.

Termine domanda NASpI 128 giorni per la presentazione
Domanda indennità 600 euro disponibile entro fine marzo
Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti in sede a marzo

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