Canone Rai over 75 2018 entro il 31 luglio la domanda di esenzione

CANONE RAI OVER 75 2018 ENTRO IL 31 LUGLIO LA DOMANDA DI ESENZIONE

Nello scadenzario fiscale relativo al mese di luglio presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, tra i vari adempimenti in scadenza il 31 di questo mese è annoverata la presentazione del modello finalizzato all’ottenimento dell’esenzione del canone RAI “ordinario” per gli over 75.

A tal proposito si ricorda che per l’anno 2018, il Decreto MEF, di concerto con il MISE, del 16 febbraio 2018, ha ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista dalla citata legge per beneficiare dell’esenzione in commento. È inoltre necessario precisare che l’agevolazione spetta per l’abitazione di residenza e non nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso (ad esempio la casa al mare o in montagna).

I requisiti – Al fine di ottenere l’esenzione, è necessario che il contribuente abbia compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone TV (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno). Se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto del 2017 ed entro il 31 gennaio 2018, si ha diritto all’esenzione l’intero canone 2018 (90 euro). Se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio 2018 e il 31 luglio 2018, si ha diritto all’esenzione solo per il secondo semestre dell’anno corrente (45,94 euro).

È necessario altresì non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio e possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione fino all’anno 2017 la soglia reddituale era fissata a 6.713,98).

Con specifico riguardo al requisito reddituale, la soglia va verificata rispetto all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Dunque, per l’esenzione del canone RAI 2018, il reddito di riferimento deve essere quello del 2017 e la soglia da prendere a riferimento è di 8.000 euro, cui concorrono i seguenti redditi: reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta precedente (es. Modello 730/2018). Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nella Certificazione Unica; redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti; retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Non vi concorrono, invece, i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze; i redditi soggetti a tassazione separata.

Modalità di presentazione – Il modello di cui in premessa, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, va presentato (allegandovi copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) alternativamente: a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino; mediante PEC (all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it) purché i documenti stessi siano firmati digitalmente da parte del richiedente; consegna diretta presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva già per gli anni trascorsi, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere nuovamente alla presentazione della richiesta (se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti compilando la sezione II del modello stesso. È il caso, ad esempio, del superamento del limite di reddito previsto).

Il rimborso – Ad ogni modo, si tenga presente che l’anziano contribuente, che pur avendone i requisiti, dovesse non presentare, entro il 31 di questo mese, la richiesta di esenzione ed ha pagato già il canone RAI, potrà richiederne il rimborso presentando l’apposito modello (disponibile anch’esso sul sito delle Entrate) secondo le stesse modalità previste per il modello di esenzione di cui sopra. Questi, nel modello di rimborso, indicherà l’anno per il quale si chiede il ristorno del canone versato e il relativo importo ed attesterà la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione stessa.

I tempi tecnici – L’Agenzia delle Entrate precisa, poi, che per i cittadini che versano il canone attraverso l’addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica, considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito, l’interruzione, invece, avverrà a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

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