Buste paga pagamenti in contanti addio

BUSTE PAGA PAGAMENTI IN CONTANTI ADDIO

Buste paga – La retribuzione del lavoratore non potrà più essere pagata in contanti. La pratica tanto diffusa delle aziende di retribuire i propri dipendenti senza traccia alcuna, dovrà essere presto abbandonata. Addio, quindi, all’abitudine per i furbetti di pagare solo metà della busta paga o stipendi che non raggiungono il mimino stabilito dal CCNL applicato: come prova del pagamento vale solo la tracciabilità del denaro.
Inoltre, altro aspetto estremamente importante è che la firma sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento. Anche in questo caso, la scusa del datore di lavoro di far valere la firma del dipendente sul cedolino come prova del fatto di aver versato l’importo indicato sullo stesso, non più essere fatto valere.

Sono queste le principali novità dell’emendamento sulla tracciabilità delle buste paga approvato alla Camera, che ora va al Senato.

I nuovi mezzi di pagamento – L’emendamento prevede che il lavoratore potrà percepire lo stipendio con l’accredito unicamente secondo le seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
  • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Da notare che l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni.

L’obiettivo è contrastare la pratica di corrispondere, sotto ricatto di licenziamento, un importo più basso rispetto a quello indicato sul cedolino, in modo tale da apparire regolare agli occhi dello Stato e, nello stesso tempo, risparmiare sulle spese di personale. Peraltro questa pratica consente all’azienda di scaricare costi del personale che non ha mai avuto e, sotto un profilo fiscale, accumulare utili extra bilancio.

Anche se i problemi restano comunque. Potrebbe accadere, infatti, che alcuni dipendenti, sotto ricatto da parte del datore di lavoro, restituiscano in contanti una parte dello stipendio per arrivare in ogni caso all’importo concordato tra le parti. È chiaro che in questo caso si tratta di reato a tutti gli effetti.

Soggetti interessati – I soggetti interessati dalla novità sono i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore con rapporto di lavoro di tipo subordinato (di qualsiasi natura), nonché il committente con riferimento ai rapporti instaurati con l’istituto della co.co.co.

Restano, pertanto, salvi dalla disposizione esclusivamente i datori di lavoro di colf e badanti e le P.A.

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Sanzioni – Sono, infine, previste pesanti sanzioni pecuniarie (da 5 a 50 mila euro) per i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi introdotti dalla legge. La novità entrerà in vigore dal 180esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma.

 

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