Buste paga luglio 2018 e conguagli da 730

BUSTE PAGA LUGLIO 2018 COME GESTIRE I CONGUAGLI DA 730

730A partire dal mese di luglio, come ogni anno, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare il conguaglio in busta paga delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione del modello 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti. L’operazione si configurerà differentemente a seconda che dal conguaglio derivi un credito in favore o un debito in capo al lavoratore.

Anche quest’anno dunque sarà necessario alternativamente:

  • prelevare, attraverso il servizio disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730/4;
  • prendere in esame i modelli 730/3, in caso di assistenza fiscale diretta prestata dal sostituto.

Dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi può emergere un credito in favore o un debito a carico del contribuente dichiarante.

La scadenza del termine di presentazione del modello 730 precompilato 2018 è fissata al 23 luglio 2018, mentre, per coloro che presentano il 730 precompilato al sostituto d’imposta, la scadenza è il 7 luglio 2018.

Il conguaglio in busta paga delle risultanze del modello 730 vengono ordinariamente effettuate a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e dai mesi di agosto o settembre per i pensionati.

Se il conguaglio è a credito – Qualora dalla dichiarazione 730 presentata derivi un conguaglio a credito il sostituto d’imposta effettua il rimborso direttamente nel LUL, attraverso la contestuale riduzione in compensazione del monte ritenute complessivo dovuto a titolo di:

  • IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF;
  • altri eventuali conguagli a debito;

in riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti in forza per ciascun mese.

In caso di incapienza delle ritenute operate sulla totalità delle retribuzioni i residui crediti saranno posti a rimborso nei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2018.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto: la percentuale sarà determinata in base al rapporto tra l’importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine del periodo d’imposta non sarà stato possibile completare il rimborso, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella CU 2019. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Se il conguaglio è a debito – Il conguaglio a debito si verifica quando le ritenute operate dal datore di lavoro e le spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente a suo nome o per conto dei familiari a carico, non sono comunque sufficienti a coprire le tasse, IRPEF e addizionali regionali e comunali, emerse dalla dichiarazione dei redditi.

Le somme risultanti a debito devono essere trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2018. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2017. Tale differimento dei termini di pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile.

Lo stesso lavoratore può decidere di rateizzare il proprio debito IRPEF in un massimo di 5 rate, da luglio a novembre 2018. In questo caso il sostituto d’imposta calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.

L’importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato dal sostituto d’imposta, a mezzo F24, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni.

Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2017, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

730 La cessazione del rapporto di lavoro prima dei conguagli

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