Bonus Sud e NEET gestione delle istanze preventive

BONUS SUD E NEET GESTIONE DELLE ISTANZE PREVENTIVE

L’INPS, con le circolari n. 48 e 49 del 19 marzo 2018, ha specificato la procedura tramite la quale i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che effettuano assunzioni a tempo indeterminato, tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018, possono fruire degli sgravi dai contributi previdenziali introdotti dall’Anpal. L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate con contratto:

  • a tempo indeterminato, somministrazione inclusa;
  • in apprendistato professionalizzante;

anche part-time.

Lo sgravio riguarda i contributi posti a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, fino al tetto massimo di fruizione pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato su base mensile e riproporzionato in caso di part-time.

Il decreto direttoriale dell’ANPAL che ha istituito i due benefici prevede un particolare procedimento di presentazione di un’istanza preventiva, al fine di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Presentazione dell’istanza preventiva – Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS apposita istanza telematica:

  • con il modello “OMEZ” per il Bonus Incentivo Sud;
  • con il modello “NEET”, per il Bonus Garanzia Giovani.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”, “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Nella domanda vanno indicati:

  • i dati anagrafici del lavoratore da assumere o il cui rapporto deve essere trasformato a tempo indeterminato;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio;
  • l’eventuale intenzione di fruire anche dell’esonero previsto dalla Legge di bilancio 2018.

Istruttoria INPS – L’INPS, a seguito del ricevimento dell’istanza, procede a:

  • consultare gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di verificare lo stato di disoccupazione del lavoratore;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificare la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  • informare l’azienda dell’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

Mancato accoglimento dell’istanza – In caso di mancato accoglimento dell’istanza di prenotazione per carenza di fondi, la stessa rimane valida, mantenendo la priorità acquisita, per un periodo di 30 giorni e verrà automaticamente accolta in caso di sopravvenuta disponibilità finanziaria.

Perché, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulti validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), la stessa rimarrà valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per un periodo massimo di 30 giorni.
Durante tale periodo, l’INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.

In entrambi i casi, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Accoglimento dell’istanza – In caso di accoglimento dell’istanza di prenotazione, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

N.B. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

E’ assolutamente necessario che, tra la domanda di prenotazione e il modello Unilav, ci sia esatta corrispondenza tra i seguenti dati:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;
  • codice fiscale del lavoratore.

Variazione del rapporto di lavoro – Qualora intercorra un aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà comunque superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi invece di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Definizione cumulativa – Al fine di consentire la razionale gestione delle richieste riguardanti assunzioni già effettuate, l’INPS informa che tutte le istanze riguardanti assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 18 aprile 2018, che perverranno entro il 3 aprile 2018 e saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate a partire dal 19 aprile 2018 saranno elaborate secondo il criterio generale in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

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