Bonus lavoratori in CIGS con assegno di ricollocazione

Bonus lavoratori in CIGS con assegno di ricollocazione

Ci sono voluti quasi 2 anni per avere le prime indicazioni sull’agevolazione prevista dall’art. 24-bis D.Lgs. 148/2015, introdotta dall’art. 1, c. 136 L. 205/2017 a decorrere dal 1.01.2018.

Bonus lavoratori in CIGS – La norma infatti, inserendo l’art. 24-bis al decreto sugli ammortizzatori sociali, ha previsto la possibilità per i lavoratori in CIGS di accedere all’assegno di ricollocazione, previo accordo sindacale, così favorendo un loro inserimento lavorativo agevolato presso altri datori di lavoro.

Proprio la nuova assunzione è sorretta da una serie di incentivi. La disposizione, infatti, prevede 3 tipologie di agevolazioni: una di carattere fiscale e 2 di carattere contributivo.
Sotto l’aspetto fiscale è previsto, a favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto, l’esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La norma, pertanto, è volta a convincere il lavoratore a lasciare il vecchio posto di lavoro a favore del nuovo.

Sotto l’aspetto contributivo le agevolazioni riguardano: il lavoratore, che, in caso di nuova assunzione, può ricevere il 50% della CIGS spettante non fruita (c.d. bonus rioccupazione); e il nuovo datore di lavoro, il quale potrà fruire di un’esenzione del 50% dei contributi per un limite annuo di 4.030 euro per la durata di 12 mesi (per i contratti a tempo determinato) o di 18 mesi (per i contratti a tempo indeterminato).
Nel luglio 2018 è intervenuta una circolare scritta a doppie mani da Ministero del Lavoro e Anpal, senza però illustrare glli aspetti operativi dell’agevolazione, lasciando di fatto “scoperta” la possibilità di accesso alla misura. Si è dunque dovuto attendere la circolare Inps n. 109/2019 per avere le prime indicazione operative. Tuttavia, sono state definite le sole agevolazioni a favore del lavoratore, evidenziando, in particolar modo, che il bonus rioccupazione non dovrà essere richiesto dal lavoratore, ma sarà liquidato autonomamente dall’Inps sul conto corrente evidenziato dal dipendente tramite modello SR185.
Nessuna notizia, invece, relativa all’esonero fruibile dal nuovo datore di lavoro: l’assenza dell’operatività non fa altro che rendere poco appetibile il beneficio in quanto il nuovo datore di lavoro, non vedendo concretizzarsi il nuovo incentivo, potrebbe indirizzare la sua scelta su altri lavoratori.

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