Bonus centri estivi 2021: domande entro il 15 luglio

Bonus centri estivi 2021: domande entro il 15 luglio

 

Bonus centri estivi 2021 – Con il Messaggio n. 2433/2021 dello scorso 28 giugno, l’Inps ha fornito le istruzioni per la richiesta del bonus da 100 euro per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 2 del D.L. n. 30/2021, modificato in sede di conversione dalla legge n. 61/2021.

Nel documento di prassi, l’Istituto, oltre ad indicare i soggetti beneficiari nonché le istruzioni per la fruizione della misura, chiarisce che a differenza del bonus baby-sitting (che, si ricorda, può essere fruito in alternativa), il bonus in oggetto viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL. Ciò, non solo in ragione del dato letterale della norma, ma anche in considerazione della circostanza che, almeno gli ultimi due casi, risulterebbero incompatibili con la frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi dell’infanzia.

Bonus centri estivi 2021 – Beneficiari e condizioni di spettanza – Il bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 61/2021, riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio.

Bonus centri estivi 2021 – Erogazione del bonus – Nel caso di opzione per il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, la somma pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare potrà essere accreditata direttamente al richiedente.

In tale caso, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono i sopracitati servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra quelle previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali indicati in dettaglio nel messaggio.

Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane (in ogni caso intestati al richiedente), secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

Incompatibilità del bonus– Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/2021, il bonus in commento può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dello stesso articolo 2.

Pertanto, fermo restando l’alternatività del bonus al c.d. Congedo 2021 per genitori e al bonus baby-sitting, sulla base di quanto previsto dalla norma, il bonus in oggetto può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

La misura è altresì incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge n. 160/2019.

Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione in commento legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.

Termini e modalità di compilazione della domanda– La domanda potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

  • via web, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” – “Servizi” – “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;
  • tramite i servizi offerti gratuitamente dai Patronati.
Importi ANF dal 1° luglio 2021 AGGIORNATI
Assegno Universale autonomi e incapienti dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

(Visited 26 times, 1 visits today)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *