Bonus Bebè 2018 tutto Per La Presentazione Delle Domande

BONUS BEBÈ 2018 DALL’INPS REQUISITI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Dopo l’intervento operato dalla Legge di bilancio 2018, che ha reso strutturale la misura, l’INPS, con la circolare n. 50 del 19 marzo 2018, ha fornito le modalità e riepilogato i requisiti per il riconoscimento del bonus bebè per i bambini nati o adottati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2018. Va tenuto presente, al riguardo, che la durata dell’assegno di natalità è stata ridotta da tre a un anno per i diritti sorti nel 2018. Permangono le vecchia regole in caso di richieste presentate quest’anno ma con riferimento ad eventi accaduti nel 2017.

Requisiti per la spettanza – Il bonus bebè spetta ai soggetti cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e conviventi con il minore. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito infatti che il beneficio è esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi:

  • carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
  • carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.

E’ inoltre necessario che il nucleo familiare dei richiedenti sia in possesso di un ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro.

N.B. Per la domanda di assegno non può essere utilizzata una DSU presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Seppure in corso di validità, sarà dunque necessario chiederne una nuova che includa nel nucleo il nuovo membro della famiglia.

Presentazione delle istanze – La domanda di assegno deve essere presentata con il modello SR163 entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare:

  • in allegato alla procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
  • tramite PEC alla Struttura INPS territorialmente competente;
  • tramite posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

N.B. In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.

Misura e durata dell’assegno di natalità – La misura annua dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), se il valore dell’ISEE minorenni non supera i 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), se il valore dell’ISEE minorenni non supera i 7.000 euro annui.

L’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ed è pertanto esente da ogni imposizione fiscale.

Cause di decadenza – L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge;
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda o a persona diversa dal richiedente.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano la decadenza.

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