Bonus assunzioni Sud: arrivate le attese istruzioni INPS

BONUS ASSUNZIONI SUD: ARRIVATE LE ATTESE ISTRUZIONI INPS

Per la domanda preliminare di ammissione all’incentivo occorre attendere la pubblicazione sul sito dell’INPS del modulo “B.SUD”

È stata pubblicata ieri la tanto attesa Circolare INPS (la numero 41) che recepisce ufficialmente il Decreto Direttoriale del MLPS n. 367 del 16 novembre 2016, il quale prevede risorse per 530 milioni di euro per rilanciare le assunzione nelle aree del Mezzogiorno. L’incentivo, pari a 8.060 euro per 12 quote mensili, è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuatetra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nelle Regionimeno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Tuttavia, per chiedere materialmente l’agevolazione è necessario attendere al massimo altri 15 giorni, termine entro il quale l’INPS dovrà rendere disponibile nell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, il modulo di istanza on-line “B.SUD”. Quindi, rispetto allo scorso anno, non ci sarà alcuno C.A. (vecchio “6Y” per gli ex esoneri triennali e biennali) da chiedere all’INPS, bensì una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando una serie di dati, quali:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le Regioni per le quali è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
  • l’aliquota contributiva datoriale.

Campo di applicazione – L’esonero contributivo fa parte del Programma Operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO), di cui l’INPS è competente della completa gestione, ed in particolare della misura “Incentivo occupazione SUD”.

L’esonero contributivo sarà operativo dal 1° gennaio 2017 e riguarderà solo le assunzioni effettuate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno:

  • Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (c.d. “zone meno sviluppate”);
  • Abruzzo, Molise e Sardegna (c.d. “zone in transizione”).

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale “senza esservi tenuti” (quindi non vincolati da alcun obbligo di legge), a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. È bene puntualizzare che la locuzione “senza esservi tenuti” riafferma il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Quindi si riprende quanto già previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.

Quanto alle caratteristiche che i lavoratori devono avere per essere assunti con l’agevolazione, la Circolare INPS specifica innanzitutto che devono essere disoccupati (articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015) e che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. A tal fine, è considerato “privo di impiego regolarmente retribuito” chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

Inoltre, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

Rapporti di lavoro incentivabili – L’assunzione può essere effettuata tra il “primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017”:

  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • con contratto a tempo parziale (in tal caso l’importo è proporzionalmente ridotto).

Rientrano nell’agevolazione, altresì, le trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ed è riconosciuto anche al socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
  • contratto di lavoro domestico;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro accessorio.

È importante sottolineare come l’incentivo può essere riconosciuto “per un solo rapporto”: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Misura – L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto.
Dunque, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

Come per gli incentivi passati, ad essere esonerati sono esclusivamente i contributi INPS (nella misura del 100%), con esclusione dei premi e i contributi dovuti all’INAIL.

Condizioni e requisiti – L’incentivo è subordinato:

  • all’adempimento degli obblighi contributivi;
  • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Cumulabilità – Altro aspetto fondamentale è che la misura agevolativa non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi non selettivi, essendo lo stesso rivolto a un specifica platea di soggetti.

inps

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