Autoliquidazione Imprese cessate nel 2019: istruzioni dall’Inail

Autoliquidazione Imprese cessate nel 2019

istruzioni dall’Inail

Autoliquidazione Imprese cessate nel 2019Autoliquidazione Imprese cessate nel 2019 – La legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018), come noto, ha disposto – a far data dal primo gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021 – la riduzione dei premi e dei contributi Inail e contemporaneamente rinviato una serie di scadenze relative all’autoliquidazione dei premi Inail.

A tal proposito l’Inail con la Circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019 ha fornito le prime indicazioni in relazione ai termini per l’autoliquidazione 2019.

In particolare è stato comunicato il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo nonché il differimento al 16 maggio 2019 dei termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018, il versamento dei premi di autoliquidazione e la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

Ebbene, con la nota n. 2836, l’Inail ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese che abbiano cessato l’attività rispettivamente a dicembre 2018 e nei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Scadenze per le aziende cessate a dicembre 2018
L’Istituto ha precisato che le imprese che abbiano cessato l’attività a dicembre 2018, analogamente a quelle la cui attività sia cessata nei mesi precedenti a dicembre 2018, dovranno effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, giacché il premio anticipato per il 2019 non è dovuto.

Il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione corrisponde al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.

Le denunce dovranno essere comunicate compilando l’apposito modello 1031 e trasmesse via PEC alla sede Inail competente.

Dichiarazioni delle retribuzioni per le imprese cessate a gennaio e febbraio 2019
Per quanto concerne i datori di lavoro che abbiano cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, l’Inail precisa che costoro dovranno calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno, e al contempo calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che l’Istituto provvederà a comunicare entro il 31 marzo 2019.

Per queste imprese, il termine per la presentazione delle dichiarazioni 2018 è stato differito al 16 maggio 2019 così come il termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, che consente in particolare ai soggetti che hanno cessato o cesseranno l’attività nei primi mesi del 2019 di determinare il premio anticipato per il 2019 sul minore importo presunto.

Determinate la regolazione 2018 e la rata di premio anticipata 2019, le imprese potranno determinare la regolazione 2019 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2019 sino alla data di cessazione dell’attività i tassi che l’Inail renderà disponibili entro il 31 marzo 2019.

Considerato che, per dette imprese, i termini per presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 non possono avere scadenza antecedente rispetto a quella prevista per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive erogate nel 2018, la nota Inail precisa che dovrà applicarsi il termine del 16 maggio 2019 che costituisce la prima data utile successivamente alla cessazione per comunicare sia le retribuzioni 2018 che le retribuzioni 2019.

Proroga Autoliquidazione INAIL 2018 2019

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