Aumento retribuzioni personale non medico – Il 10 giugno le associazioni di categoria AIOP e ARIS e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo della disciplina collettiva applicabile al personale non medico dipendente presso gli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere per acuti, riabilitazione ospedaliera e lungodegenza. L’accordo, che interviene ad oltre 14 anni dalla scadenza del precedente CCNL, spiega la sua validità per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, e comunque rimarrà in vigore fino a che non interverrà un nuovo contratto.
Oltre a definire la misura del nuovo trattamento retributivo, il testo sottoscritto dalle parti introduce alcune altre significative novità di carattere normativo, in termini di diritti riconosciuti ai lavoratori.

Aumento retribuzioni personale non medico – Livelli ed importi

Sul versante economico, due le principali novità.

In primo luogo i nuovi minimi retributivi, validi dal 1° luglio 2020; di seguito i relativi importi:

Liv. E2, 3.554,39 euro; Liv. E1, 2.936,33 euro; Liv. E, 2.410,22 euro;

Liv. DS4, 2.418,05 euro; Liv. DS3, 2.345,38 euro; Liv. DS2, 2.261,56 euro; Liv. DS1, 2.180,26 euro; Liv. DS, 2.101,08 euro;

Liv. D4, 2.209,98 euro; Liv. D3, 2.147,12 euro; Liv. D2, 2.084,77 euro; Liv. D1, 2.022,94 euro; Liv. D, 1.953,87 euro;

Liv. C4, 2.076,38 euro; Liv. C3, 1.984,10 euro; Liv. C2, 1.921,25 euro; Liv. C1, 1.857,14 euro; Liv. C, 1.803,61 euro;

Liv. B4, 1.733,54 euro; Liv. B3, 1.697,76 euro; Liv. B2, 1.669,36 euro; Liv. B1, 1.624,54 euro; Liv. B, 1.579,86 euro;

Liv. A4, 1.592,19 euro; Liv. A3, 1.566,67 euro; Liv. A2, 1.544,35 euro; Liv. A1, 1.506,44 euro; Liv. A, 1.467,45 euro.

Per effetto della disposizione contenuta all’art. 55 dell’accordo, dal 1° luglio 2020 gli importi sopra indicati conglobano l’elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR), cui si aggiunge (art. 54) la previsione di un importo una tantum in cifra fissa, pari a 1.000 euro, previsto in relazione alla ritardata sottoscrizione del CCNL e spettante a tutto il personale in forza alla data del 1° gennaio 2020. Tale importo sarà corrisposto in due ratei, il primo con la retribuzione del mese di luglio 2020 nella misura di 550 euro e il secondo, per i rimanenti 450 euro, nel mese di ottobre 2020.

Diverse, come detto, le altre novità introdotte dalle parti, passando dall’ambito economico a quello normativo. In primis una previsione (art. 18 comma 10) può essere collegata alla recente emergenza sanitaria e nello specifico alla durata dell’orario di lavoro giornaliero. L’accordo prevede infatti che il personale cui è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (previsti dall’art. 74 del DLgs. 81/2008), come pure abiti da lavoro o divise (ad esclusione del semplice camice) disponga di 14 minuti complessivi da dedicare alla vestizione e alla vestizione, in cui ricomprendere anche il tempo per recarsi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e viceversa (c.d. “tempo tuta”).

Sempre l’art. 18 (comma 9) introduce il periodo di riposo consecutivo giornaliero della durata di 11 ore, finalizzato al reintegro delle energie psicofisiche. Solo l’esigenza di partecipare a riunioni di reparto o di procedere a formazione obbligatoria può derogare a tale limite, ma in tal caso il recupero del riposo non fruito deve avvenire immediatamente al termine di tale evento, o, eccezionalmente, entro i 7 giorni successivi.

Aumento retribuzioni personale non medico – Ferie

In tema di ferie poi, come misura diretta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, all’art. 32 è stato introdotto il diritto per il lavoratore a fruirne per almeno 15 giorni di calendario consecutivi nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, con la quota residua nella libera determinazione del datore di lavoro, tenendo in conto le eventuali richieste del lavoratore.

Introdotto in via sperimentale l’istituto delle ferie solidali

Il successivo art. 33 introduce inoltre, in via sperimentale, l’istituto delle ferie solidali, in virtù del quale un lavoratore che abbia esaurito il proprio monte ferie e permessi individuale, e che versi in stato di bisogno legato all’esigenza di assistere con cure costanti figli minori, parenti o affini entro il secondo grado, può beneficiare in forma anonima delle giornate di ferie (ivi inclusi i 4 giorni sostitutivi delle ex festività soppresse) messe a disposizione dai colleghi che decidono di aderire alla sua richiesta. Una volta realizzato lo scambio, le ferie solidali rimangono nella necessità del richiedente per tutto il permanere delle condizioni che hanno giustificato la loro cessione.

periodo di comporto per malattia

Altra novità di rilievo riguarda, infine, il periodo di comporto per malattia, dal cui computo vengono esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital collegabili a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (quali, a solo titolo esemplificativo, emodialisi e chemioterapia), come pure gli altri giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle suddette terapie o agli effetti collaterali delle medesime, comportanti incapacità lavorativa. Le parti ribadiscono che in relazione a tali giornate compete al lavoratore il 100% del trattamento retributivo previsto dall’art. 58 del CCNL.

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