Astensione obbligatoria per maternità congedo straordinario escluso dal computo

Astensione obbligatoria per maternità

congedo straordinario escluso dal computo

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L’INPS, con il messaggio n. 4074 del 2 novembre 2018, recepisce il disposto della sentenza n. 158 con cui la Corte costituzionale, in data 23 maggio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del Testo Unico su maternità e paternità (Legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante può fruire per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.
Le indicazioni fornite dall’Istituto si applicano anche agli eventi pregressi alla sentenza della Corte costituzionale, per i quali non sono trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Congedo straordinario ex L. 104/92 – Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Non possono richiedere il congedo straordinario:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati;
  • i lavoratori con contratto di lavoro parti time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale.

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Individuazione del congedo straordinario – L’Istituto specifica che il disposto della sentenza esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, bensì soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
La nuova interpretazione del dettato normativo riguarda anche l’unito civilmente, in via alternativa e al pari del coniuge, che viene individuato tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario.
Dal computo dei sessanta giorni devono dunque essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.

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